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Titolo:
Età pensionabile dei tersicorei e discriminazione di genere: la parola alla Corte di Giustizia
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  • Sommario

  • Il caso

    Una nota Fondazione lirico-sinfonica di Roma intima il licenziamento nei confronti di alcune dipendenti – rientranti nella categoria dei tersicorei e ballerini – per il compimento dell’età pensionabile, fissato a quarantacinque anni dall’art. 3, comma 7, D.L. 30 aprile 2010, n. 64, conv. con modificazioni dalla L. 29 giugno 2010, n. 100.

    Le lavoratrici impugnano il licenziamento, in quanto si erano avvalse della facoltà di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre l’età pensionabile, prevista dal medesimo articolo. Tale opzione, però, rinvia ai limiti di età previsti dalla normativa previgente e fissati per le donne a quarantasette anni, mentre per gli uomini a cinquantadue anni.

    Sulla base di questa ingiustificata differenziazione dell’età massima lavorativa in riferimento al sesso, le ricorrenti insistono nel poter continuare la propria attività fino al raggiungimento del limite anagrafico fissato per i colleghi uomini.

    La vicenda giudiziaria presenta un percorso altalenante, tra un primo grado favorevole alla tesi delle ricorrenti e un secondo grado che ribalta la pronuncia del giudice di prime cure.

    La Corte di Cassazione, investita della delicata questione, rileva la possibilità del contrasto tra il citato art. 3, comma 7, D.L. n. 64/2010 e fonti di rango comunitario, in particolare, gli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché con l’art. 157 TFUE e con la Direttiva 2006/54/CE. Pertanto, dispone il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e sospende il giudizio.

    La questione

    In...

 

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