Il caso
Alcuni lavoratori dipendenti della più importante impresa automobilistica nazionale, addetti a mansioni di operaio ed applicati a compiti di assemblaggio di portiere d'auto, dopo avere anche in precedenza segnalati anomali distacchi di portiere d'auto dagli appositi perni, a fronte di un ennesimo episodio di tal genere avevano sospesa la corrispondente attività, per poi averla ripresa, a distanza di 45 minuti circa, solo una volta che, a seguito dell'intervento di una apposita squadra di manutentori, l'ambiente di lavoro loro imposto era stato rimesso a norma edin sicurezza.
La compagnia automobilistica in questione, purtuttavia, detraeva dall'emolumento di loro competenza, d'afferenza del mese nella cui corrispondenza essi avevano sospesa per dette ragioni la loro attività lavorativa, l'equivalente economico di 45 minuti di remunerazione.
I lavoratori interessati ne proponevano quindi iniziativa giudiziaria a carico dell'azienda loro datrice di lavoro, onde ottenere il riconoscimento in proprio favore delle competenze economiche loro trattenute a cagione di quanto in oggetto, riportando sentenza sfavorevole, all'esito del primo grado di giudizio e sentenza loro benevola, viceversa, all'esito del giudizio d'appello.
La Corte di Cassazione confermava, infine, la statuizione della Corte d'Appello territoriale.
Le questioni
Le questioni involte attengono, in buona sostanza, alla legittimità della sospensione della prestazione d'opera, da parte di lavoratori inseriti in ambiente di lavoro a rischio della correlativa sicurezza ed incolumità e, soprattutto, alla spettanza, o meno, ad essi, del trattamento retributivo corrispondente all'arco temporale non lavorato, a...
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