Il caso
La società Poste Italiane S.p.A., già soccombente nei precedenti gradi di giudizio, ricorreva in Cassazione per far accertare la legittimità del licenziamento irrogato nei confronti di una lavoratrice con mansioni di operatore di sportello, imputabile della condotta (acclarata in quanto riconosciuta dall’interessata) di falsa autenticazione delle sottoscrizioni e falsa conferma dell'identificazione di clienti che richiedevano un prestito, nonché erogazione di bonifici relativi a prestiti nei confronti di persone diverse dai singoli clienti aventi diritto, senza ricevere la sottoscrizione per ricevuta del cliente. I Giudici di merito avevano censurato il provvedimento espulsivo, disponendo la reintegra e il risarcimento del danno quantificato in cinque mensilità, poiché i fatti addebitati, pur gravi e reiterati, sarebbero stati indotti del condizionamento ambientale in cui la prestazione lavorativa è stata resa e, più in particolare, ad un luogo di lavoro di ridotte dimensioni ed all’assoggettamento alle direttive del superiore gerarchico, anch’esso licenziato. Conseguentemente, secondo la Corte territoriale, le due posizioni dovevano essere differenziate, anche sotto un profilo sanzionatorio, e la condotta della lavoratrice, mera esecutrice materiale delle direttive impartite dal responsabile dell’ufficio, non risultava tanto pregiudizievole da legittimare il licenziamento per giusta causa.
Le questione
La questione che viene in esame è la seguente: il lavoratore soggiace a responsabilità disciplinare, ivi compreso il pericolo di licenziamento, qualora la condotta tenuta sia contraria ai doveri di diligenza e correttezza ma posta in essere in esecuzione di un ordine proveniente dal superiore gerarchico?
Le soluzioni giuridiche
La Corte di Cassazione ritenendo fondate le eccezioni proposte dalla società ricorrente, ha ritenuto che la condotta dell’impiegato che, pur...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...