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Titolo:
Congedo straordinario per assistenza disabile e abuso del diritto
  • Sommario

  • Il caso

    La sentenza in commento riguarda il caso di una lavoratrice che aveva richiesto un congedo straordinario per assistere il familiare (suocero) disabile come previsto dall’art. 42 comma 5 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, allegando di essere unico soggetto legittimato al beneficio, in quanto gli altri soggetti legittimati prioritariamente erano inidonei: la coniuge convivente del soggetto da assistere era affetta da patologie invalidanti ed il figlio della persona disabile non era più convivente con la medesima.

    Le questioni

    L’ordinanza in commento si sofferma in primo luogo sui soggetti legittimati a fruire del menzionato congedo straordinario, nonché sui benefici economici derivanti da tale istituto ed, infine, analizza le ipotesi idonee a determinare la fruizione del beneficio ad opera dei legittimati in via sussidiaria, ovvero i casi di «mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente».

    Le soluzioni giuridiche

    Quanto ai oggetti legittimati a fruire del menzionato congedo straordinario l’ordinanza del Tribunale di Bari ricorda che il testo attualmente in vigore dell’art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 119/2011, prevede che «Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’art. 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di...

 

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