Il caso
Una società, in occasione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, riteneva di aver assolto il proprio obbligo di repêchagein quanto, da un lato, la lavoratrice non aveva superato i colloqui di idoneità per il ricollocamento presso altre posizioni aziendali; dall’altro la società aveva offerto invano alla lavoratrice alternative possibilità occupazionali presso società diverse da quelle di appartenenza ma appartenenti allo stesso Gruppo societario.
Le questioni
Le questioni affrontate attengono a due aspetti dell’obbligo di repêchage.
La prima questione è inerente alla sua estensione nel caso di “gruppo” d’aziende. A tal proposito appare interessante il fatto che non sia, come normalmente accade, il lavoratore a invocare l’astratta possibile ricollocazione presso altra società afferente al gruppo. Nel caso di specie è infatti il datore di lavoro a proporre tale differente ricollocazione.
La seconda questione, invece, affronta il delicato problema della possibile sindacabilità della valutazione discrezionale del datore di lavoro circa la possibilità di ricollocare “utilmente” il lavoratore. Si tratta, cioè, dell’annoso problema di bilanciamento dell’interesse occupazionale del lavoratore e del libero esercizio dell’attività...
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