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Titolo:
Mancata reperibilità in malattia. Quando l'assenza del lavoratore alla visita fiscale giustifica il licenziamento?
  • Sommario

  • Il caso

    La fattispecie in esame trae origine dal licenziamento per giusta causa, comminato dalla società Poste Italiane S.p.a. nei confronti del direttore di un ufficio postale, risultato assente in ben cinque occasioni alla visita di controllodella malattia, senza che il medesimo dipendente avesse nè preventivamente comunicato alla datrice il proprio impedimento né idoneamente giustificato la propria impossibilità di essere presente presso il domicilio eletto nelle fasce di reperibilità.

    Il Tribunale di Ragusa, prima, e la Corte d'Appello di Catania poi, avevano infatti respinto i ricorsi proposti dal direttore e riconosciuto la legittimità della disposta risoluzione del rapporto di lavoro, sul presupposto che, per un verso, nessuna giustificazione, neppure ex post, fosse stata fornita dal lavoratore in merito all’ultima assenza riscontrata, mentre le scusanti addotte per le precedenti quattro occasioni dovevano ritenersi inadeguate a giustificare la condotta del dipendente.

    Per altro verso, non poteva non tenersi conto della recidiva posta in essere dal ricorrente pur a fronte della relativa e conseguente progressione sanzionatoria, nonché del particolare ruolo ricoperto dal medesimo, quale direttore di ufficio postale, caratterizzato dall’esercizio di compiti di coordinamento e controllo di altri dipendenti.

    Ricorre in Cassazione il lavoratore, deducendo, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione dell'articolo 5, comma 14, Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638 “.. per non avere la Corte,...

 

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