Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU 1998, L 225, pag. 16).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra le sig.re Ha. So., Do. Ol. e An. Sk. e il loro datore di lavoro, lo Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wroclawiu (ospedale specialistico A. Falkiewicz di Breslavia, Polonia; in prosieguo: l'«ospedale specialistico A. Falkiewicz»), vertente sulla qualificazione come «licenziamento» o «cessazione del contratto di lavoro per iniziativa del datore di lavoro per una o più ragioni non inerenti alla persona del lavoratore», assimilata a un licenziamento, degli avvisi di modifica delle condizioni di lavoro che sono stati loro notificati dall'ospedale specialistico A. Falkiewicz.
Contesto normativo
Direttiva 98/59
3 L'articolo 1 della direttiva 98/59, rubricato «Definizione e campo di applicazione», così recita:
«1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva:
a) per licenziamento collettivo si intende ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore se il numero dei licenziamenti effettuati è, a scelta degli Stati membri:
i) per un periodo di 30 giorni:
- almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori;
- almeno pari al 10% del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori;
- almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori;
ii) oppure, per un periodo...
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