ARTICOLO UNICO
Con la Circolare n. 107/2017 sono state fornite indicazioni in materia di prestazioni di lavoro occasionale, disciplinate dall’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017.
Con il presente Messaggio si rende nota l’avvenuta implementazione della piattaforma informatica al fine di adeguarla alle peculiarità previste dalla legge per le imprese agricole.
Le specificità previste dall’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, sono state descritte al punto 6.5 della Circolare n. 107/2017 - con particolare riferimento ai requisiti dei lavoratori che possono essere assunti -, così come integrato con il Messaggio n. 2887 del 12 luglio 2017, con il quale, in particolare, sono state rese note le misure minime del compenso per prestazioni occasionali nel settore agricolo.
La procedura informatica, tenuto conto del parere del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 8 settembre 2017 n. 5797, consente alle imprese agricole di indicare la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni, secondo un calendario giornaliero, con indicazione del numero di ore complessive di utilizzo del lavoratore nell’arco temporale indicato.
Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò...
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