ARTICOLO N.2
Programmi di comunicazione politica
Art. 2
1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parita' di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto.
2. La parita' di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:
I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, nei confronti delle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nel Consiglio regionale da rinnovare.
Il tempo disponibile e' ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel Consiglio regionale o delle singole componenti del gruppo misto.
II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
a) nei confronti delle liste regionali, ovvero dei gruppi di liste e delle coalizioni di...
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