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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO

    che, con l'impugnata sentenza, Corte di Appello di Milano ha ritenuto la legittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro intercorsi fra gli epigrafati ricorrenti - quali docenti o collaboratori scolastici - con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca ed ha respinto le domande di risarcimento del danno e di riconoscimento della anzianità di servizio ai fini della equiparazione stipendiale ai docenti (o collaboratori scolastici) assunti a tempo indeterminato;

    che per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso gli epigrafati ricorrenti affidato ad un unico motivo cui resiste il MIUR con controricorso;

    che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

    che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che con l'unico motivo di ricorso il ricorso viene dedotta violazione e/o falsa applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70/ce e contestuale violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, dolendosi i ricorrenti del mancato riconoscimento del diritto ad una piena anzianità di servizio con conseguente violazione del principio di non discriminazione che, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia, fa parte dell'ordinamento e del diritto comunitario e che, nella specie, rispondendo le assunzioni ad una precisa programmazione, non vi erano ragioni obiettive che potessero escluderne l'applicazione, in quanto, a parità di mansioni, doveva attuarsi un adeguamento stipendiale parametrato all'anzianità di servizio prestata, non potendo la natura temporanea del rapporto di lavoro giustificare trattamenti differenziati;

    che il motivo è fondato in quanto la sentenza impugnata, nell'escludere il diritto al riconoscimento a fini retributivi della anzianità di servizio, si pone in contrasto con il principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che "nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo) quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto) per i dipendenti a tempo indeterminato.";

    che a dette conclusioni la...

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