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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. Con sentenza depositata il 17.4.2014 la Corte di appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale di Nola, ha dichiarato inefficace il licenziamento intimato il 7.2.2008 a P.G. da Fiat Group Automobiles in quanto comunicato oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 23 del c.c.n.l. settore Metalmeccanici di 6 giorni dal ricevimento delle giustificazioni della lavoratrice (rese in data 9.2.2008).

    2. La Corte distrettuale ha osservato che la prima comunicazione di licenziamento, spedita dalla società il 15.1.2008, doveva ritenersi irrilevante in quanto non pervenuta al domicilio della lavoratrice, la cui variazione doveva ritenersi acquisita dall'azienda mediante la comunicazione che la lavoratrice stessa aveva effettuato nel giugno 2007 per esplicitare l'opzione al mantenimento in azienda del trattamento di fine rapporto.

    3. Contro questa sentenza ricorre per Cassazione la società con due motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. La lavoratrice resiste con controricorso.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Col primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 3 c.c.n.l. Metalmeccanici (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Il ricorrente deduce l'erronea interpretazione, da parte della Corte distrettuale, della lettera di comunicazione dell'opzione del mantenimento del trattamento di fine rapporto da parte della P. (effettuata tramite fax all'azienda il 28.6.2007), dovendosi ritenere gravante sulla lavoratrice l'obbligo di effettuare una comunicazione specifica di cambio di domicilio, come richiesto dalla contrattazione collettiva.

    2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 23 del contratto collettivo Metalmeccanici e 1335 c.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che la disposizione contrattuale richiede - come precisato da numerose pronunce di legittimità - il rispetto del termine decadenziale mediante la (mera) spedizione del provvedimento espulsivo (pacificamente effettuata entro detto termine). La Corte distrettuale, inoltre, ha erroneamente ritenuto non operante la presunzione di conoscenza dettata dall'art. 1335 c.c. a fronte di una insufficiente prova, fornita dalla lavoratrice, di cambio di domicilio effettuata tramite fax all'azienda.

    3. Il primo motivo è fondato.

    L'art. 3 del c.c.n.l. per gli addetti all'Industria metalmeccanica prevede che i lavoratori all'atto dell'assunzione producano un certificato di residenza (non anteriore a 3 mesi); successivamente "Il lavoratore dovrà comunicare successivi mutamenti di residenza e di domicilio".

    La disposizione negoziale impone, anche in ossequio al principio di buona fede e correttezza che regola il contratto di lavoro, che il lavoratore comunichi per iscritto eventuali successive variazioni di residenza o di domicilio in modo...

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