I Sigg.ri Va. Ad. e Tr. Al., quali proprietari di un negozio posto nel Condominio (omissis...) in Bibione, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia il Condominio (omissis...) e l'Amministratrice Signora Ca. Pa. (quale legale rappresentante di Amministrazioni Immobiliari Ca. sas di Ca. & C), chiedendo la condanna del condominio all'eliminazione di una servitù di scarico acque a vantaggio del Condominio, di fatto realizzata e gravante in parte la loro proprietà, oltre al risarcimento dei danni.
Resistevano i convenuti, la Sig.ra Ca., nella qualità predetta, sostenendo di essere estranea al giudizio, il Condominio (omissis...), chiedendo la reiezione dell'atto di citazione, in quanto infondato.
La causa veniva istruita con prove testimoniali e per interpello, infine il Tribunale di Venezia respingeva la domanda di parte attrice, con compensazione integrale delle spese, col seguente dispositivo: “il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in motivazione;
- Compensa le spese di lite tra le parti”.
Contro la sentenza del Tribunale di Venezia n. 3611/15 proponevano appello separatamente, per prima, la Signora Ca. Pa. (R.G. 1197/16), per ottenere la rifusione delle spese di primo grado a carico dei Signori Va. e Tr., avendo il Tribunale riconosciuto l'estraneità al giudizio della Amministrazioni Immobiliari Ca. sas di Ca. & C), nonchè successivamente i Sigg.ri Va. e Tr. (R.G. 1292/16) per ottenere la riforma della sentenza e la rimozione delle opere di scarico già contestate in primo grado, nonchè il risarcimento dei danni e la vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Le parti appellate insistevano per...
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