che con sentenza in data 11.4-2.5.2011 (nr. 89/9/2011) la Commissione Tributaria Regionale di Bari ha confermato la sentenza dalla Commissione Tributaria Provinciale della stessa sede (nr. 183/24/2009 del 22.6.2009), che aveva respinto il ricorso proposto da A.C. avverso il silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, ufficio di Bari (OMISSIS), sulla istanza di rimborso dell'IRPEF versata e non dovuta per l'anno 2005, in misura di Euro 8.464,93, in relazione alle somme percepite all'atto della cessazione del rapporto di lavoro dipendente con la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Bari;
che avverso tale sentenza A.C. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese la Agenzia delle Entrate con controricorso;
che sono state depositate memorie da A.C..
che la ricorrente ha dedotto:
- con il primo motivo: violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, art. 46, comma 2, lett. a, art. 48 bis (T.U.I.R.) in relazione al D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12.
Ha esposto che il D.Lgs. n. 47 del 2000 (art. 10) modificava il trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche complementari erogate ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.
Il successivo art. 12 prevedeva che le nuove disposizioni per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di applicazione del decreto legislativo regolassero le sole prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001; alle prestazioni maturate fino a tale data continuavano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti.
La ricorrente ha dunque assunto che nella fattispecie di causa trovava luogo la tassazione agevolata, con la riduzione della base imponibile all'87,50%, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, comma 1, lett. d), relativa alle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma periodica.
Tale conclusione non mutava per il fatto che nella fattispecie la prestazione pensionistica complementare della Camera di Commercio era stata corrisposta in capitale (e non in forma periodica).
A norma dell'art. 6 TUIR i proventi conseguiti in sostituzione di redditi costituivano redditi della stessa natura di quelli sostituiti.
L'art. 46, comma 2, lett. a) stesso Testo Unico classificava, poi, redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, senza distinguere le pensioni periodiche da quelle capitalizzate.
- con il secondo motivo: ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 47 del 2000, artt. 11 e 12.
La parte ricorrente ha esposto che sia al capitale corrisposto dal fondo di previdenza complementare che alla...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...