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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte di Appello di Cagliari, in riforma della sentenza di prime cure che aveva accolto il ricorso proposto da F.M. nei confronti della Alice s.r.l., ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato dalla società il 14 gennaio 2011, escludendo il preteso difetto di proporzionalità fra addebito e sanzione ritenuto, invece, dal Tribunale.

    2. La Corte territoriale ha premesso che al F. era stato contestato di avere incassato il 26 ottobre 2010 la somma di Euro 503,38 dal cliente Fo.Fa. e di non averla immediatamente consegnata al datore di lavoro, trattenendola per 17 giorni. Ha evidenziato, inoltre, che l'addebito era stato ammesso dal lavoratore, il quale nella lettera di giustificazione pervenuta alla società, aveva confermato l'omesso versamento dell'importo ed aveva invocato a sua scusante "gravi motivi familiari".

    3. Il giudice di appello ha ritenuto la condotta di gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario perchè il F., disattendendo precise direttive aziendali, aveva trattenuto la somma incassata utilizzandola a fini personali e, quindi, tenendo una condotta rilevante anche sul piano penale, la cui antigiuridicità non era esclusa dalla temporaneità dell'appropriazione, tanto più che l'ammanco, verosimilmente, era stato ripianato solo nel momento in cui il lavoratore aveva avuto notizia del sollecito di pagamento effettuato al cliente dalla società, per il tramite di un suo agente.

    4. La Corte territoriale ha evidenziato che la giusta causa non poteva essere esclusa facendo leva sulla entità della somma e sull'assenza di danno economico per il datore, perchè la condotta era tale da porre in dubbio la correttezza e la lealtà del dipendente, che anche in precedenza aveva tenuto comportamenti analoghi, dimostrando una particolare propensione alla trasgressione degli obblighi contrattuali.

    5. Infine il giudice del merito ha disatteso l'eccezione,...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1.1. Con il primo motivo, articolato in più punti, il ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3, "falsa applicazione degli artt. 2104,2105,2106 e 2119 c.c., nonchè violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 5, e della L. n. 300 del 1970, art. 7". Premesso che entrambi i giudici di merito avevano ritenuto di non dare ingresso all'istruttoria, il ricorrente rileva che la Corte territoriale non poteva fondare la decisione su circostanze non provate e, quindi, non poteva valorizzare nè l'esistenza di "categoriche direttive sull'immediato versamento delle somme incassate", delle quali la società non aveva offerto alcuna prova, nè le asserite ragioni del ripianamento dell'ammanco, perchè non era stato dimostrato che il versamento fosse avvenuto solo perchè il F. aveva avuto notizia del sollecito del pagamento inoltrato al cliente. Aggiunge che la pretesa utilizzazione delle somme per motivi personali era stata contestata dal lavoratore, il quale aveva formulato capitoli di prova finalizzati a dimostrare di essere stato indotto dal responsabile della filiale a modificare il contenuto delle giustificazioni, nelle quali era stato fatto presente che il ritardo era da addebitare ad una mera dimenticanza, perchè, sempre a detta del responsabile della filiale, l'ammissione di responsabilità ed il richiamo a ragioni di carattere familiare avrebbero consentito l'archiviazione del procedimento. Evidenzia, inoltre, che il licenziamento non poteva essere intimato facendo leva su comportamenti analoghi tenuti in precedenza dal lavoratore, perchè dette precedenti condotte non erano state espressamente contestate. Aggiunge che la tolleranza mostrata dal datore di lavoro preclude l'esercizio del potere disciplinare perchè ingenera nel dipendente la convinzione della legittimità della condotta e della sua inidoneità ad arrecare pregiudizio alla organizzazione aziendale. Evidenzia in via...

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