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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. Con sentenza n. 54 del 2011 la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la continuità del rapporto di lavoro di D.N. con l'Università di Firenze, con anzianità complessiva, calcolata fin dal primo dei contratti di lettorato, decorrente dall'anno accademico 1986 - 1987 e per l'effetto ha ordinato il ripristino del rapporto stesso a tempo indeterminato con qualifica di "lettore universitario" e con impiego a tempo pieno; ha condannato l'Università ad attribuire alla D., sulla base della suddetta anzianità, lo stipendio risultante dal normale sviluppo di carriera determinato dalla consulenza tecnica di ufficio in Euro 4.241,32 mensili (al 31 dicembre 2009), ed ha condannato altresì l'Università al pagamento delle differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione quinquennale (qualificate come risarcimento del danno) pari ad Euro 237.901,06 oltre interessi legali pari a Euro 50.439,12 (entrambe le voci calcolate al 31 dicembre 2009), oltre arretrati ed interessi ulteriori fino al definitivo soddisfo; ha condannato infine l'Università alla regolarizzazione contributiva ed a rifondere alla D. i 2/3 delle spese del giudizio. Con la stessa sentenza è stata rigettata la domanda della D. avente ad oggetto il risarcimento del danno da demansionamento nonchè la domanda, proposta anche nei confronti della Repubblica italiana, finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno subito per il mancato tempestivo adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alla disciplina comunitaria.

    2. Avverso detta pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione:

    l'I.N.P.S., che, con un unico motivo di censura ha denunciato, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 217 e ss.; della L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 e ss. rilevando che erroneamente la Corte territoriale aveva limitato la condanna alle somme quantificate...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    7. Il primo punto da esaminare, seguendo l'ordine logico proposto dall'ordinanza di rimessione, è quello dei limiti di applicabilità al presente giudizio della Sentenza CGUE C276/07 del 15 maggio 2008 la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: l'art. 39, n. 2, CE osta a che, nell'ambito della sostituzione di un contratto di lavoro a tempo determinato come lettore di scambio con un contratto di lavoro a tempo indeterminato come collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre, una persona che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale si veda negare il riconoscimento dei diritti acquisiti sin dalla data della sua prima assunzione, con conseguenze per quanto riguarda la retribuzione, il calcolo dell'anzianità e il versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, laddove un lavoratore nazionale in una situazione analoga avrebbe beneficiato di un siffatto riconoscimento. Spetta al giudice nazionale verificare se ciò ricorra nella causa principale.

    8. Deve premettersi che la Corte di giustizia ha emesso il suddetto principio sul presupposto, desunto dall'ordinanza di rimessione della Corte di appello di Firenze, che il rapporto (come lettore di scambio) intercorso fra l'Università di Firenze e la D. dovesse essere inquadrato nell'ambito dei rapporti di diritto privato. Ed infatti in questo contesto la Corte di giustizia ha stabilito che ove il giudice nazionale, al quale compete l'interpretazione della normativa nazionale (cfr. punto 26 della decisione), constatasse l'esistenza di un nesso di continuità tra le mansioni di lettore di scambio e quelle di collaboratore linguistico svolte dalla sig.ra D. nonostante l'interruzione temporanea del rapporto di lavoro con il suo datore di lavoro, risulterebbe necessario verificare se un lavoratore nazionale in una situazione analoga avrebbe beneficiato, in applicazione della L. n. 230 del 1962, del...

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