Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, in quanto strettamente connessi e nei cui confronti l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Toscana, relativa al silenzio rifiuto serbato dall'Agenzia delle Entrate, nei confronti della istanza di rimborso dell'IRAP per gli anni 1998-1999 e 2004 - 2008, lamentando il vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, relativamente alle annualità 1998 e 1999, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.p., comma 1, n. 4, per violazione delle norme che regolano la motivazione della sentenza, per le annualità 2006, 2007 e 2008, e violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quantomeno in relazione alle medesime annualità, in quanto, i giudici d'appello con motivazione soltanto apparente non avrebbero spiegato la ragione per la quale dalla presenza di personale dipendente nell'organizzazione professionale del contribuente, nella misura indicata nella denuncia dei redditi, avrebbero ritenuto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, nonostante questa Corte avesse da tempo affermato che la presenza di un solo dipendente part time non costituisce di per sè un elemento idoneo a concretizzare il requisito dell'autonoma organizzazione.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
La complessiva articolata censura merita adesione.
In via preliminare, l'omessa pronuncia sulle annualità 1998 e 1999 è evidente e sul punto la sentenza merita senz'altro di essere cassata con rinvio.
In riferimento alle restanti annualità, va rilevato come sia regola affermata da questa...
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