1. Il sig. Si. Gi. ricorre avverso il decreto di trasferimento per incompatibilità ambientale, come in epigrafe specificato, dalla Questura Centrale di Roma all'Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo marittimo di Civitavecchia, con decorrenza 15 marzo 2006.
2. Il ricorrente è stato trasferito, come si deduce dalla motivazione del provvedimento impugnato, per una serie di comportamenti che hanno determinato una situazione di grave incompatibilità ambientale, in particolare:
a) nel giugno 2001 veniva accusato da un collega di aver dato calci alla porta della stanza assegnata ad un collega all'interno della caserma ove entrambi alloggiavano, tentando di manometterne la serratura, nonché di aver proferito, nel momento in cui veniva sorpreso dallo stesso, minacce nei suoi confronti, a cui faceva seguire un messaggio telefonico velatamente intimidatorio;
b) anche precedentemente al verificarsi di tali fatti, aveva assunto costanti comportamenti provocatori ed intimidatori nei confronti di pari qualifica, superiori ed estranei, tanto da meritare la sanzione disciplinare pecuniaria di 1/30 in data 16 ottobre 1998 per essere successivamente inviato a visita presso il C.M.O. al fine di accertarne l'idoneità al servizio;
c) a seguito della dichiarazione d'idoneità, il ricorrente presentava un esposto all'Autorità giudiziaria in cui addossava la responsabilità di quanto accaduto ad un funzionario donna, che a suo dire lo vessava poiché ne aveva respinto le avances e nello stesso tempo cercava di coinvolgere i mezzi di stampa in tali vicende, contattando due giornalisti, facendo loro visionare gli atti emessi nei suoi confronti dalla Questura di Roma e raccontato delle molestie sessuali subite, tanto che veniva pubblicato un articolo sulla questione;
d) per la condotta di cui sopra, con decreto dell'8 novembre 1999, veniva lui inflitta la sanzione...
1. Il ricorso è infondato.
È costante l'orientamento espresso dalla giurisprudenza anche di questa stessa Sezione (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 20 maggio 2016, n. 5940), nell'affermare che:
- l'Amministrazione della P.S. dispone di un'ampia sfera di discrezionalità - ben maggiore che negli ordinari rapporti di pubblico impiego- nel valutare i presupposti e le condizioni che assumono rilievo ai fini dell'espletamento del servizio di polizia in una determinata sede, e ciò a garanzia di ogni nocumento, anche solo potenziale, al prestigio e all'immagine esterna degli organi di polizia (cfr. Cons. St., sez. I, n. 4103 del 31 gennaio 2012; sez. VI, n. 337 del 26 gennaio 2009; sez. IV, n. 5718 del 7 novembre 2001);
- il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale non ha carattere di sanzione disciplinare, bensì ha lo scopo di tutelare il buon nome e il prestigio della Polizia di Stato che possono essere pregiudicati da atteggiamenti non consoni dei singoli in relazione alle specifiche funzioni loro affidate (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2010 n. 388; nonché T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 7 marzo 2013 n. 75);
- ai fini della sua adozione, presupposto essenziale è l'oggettiva sussistenza di un fatto per effetto della quale la permanenza dell'impiegato in una determinata sede è di nocumento al "prestigio dell'amministrazione", dovendosi ritenere irrilevante che tale situazione dipenda o meno da un comportamento volontario dell'interessato e che tale comportamento sia sanzionabile in sede penale o disciplinare (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 agosto 2012 n. 4587);
- la valutazione dell'amministrazione, peraltro, deve fondarsi sulla sussistenza di fatti significativi dai quali si possa presumere l'insorgenza di un clima che impedisca oggettivamente il sereno espletamento dell'attività lavorativa, la...
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