1. Con decreto del 6 luglio 2011, il Tribunale di Salerno ha rigettato l'opposizione proposta dal Consorzio Campagna Produce Soc. Coop. a r.l. avverso lo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) S.r.l., negando l'ammissione al passivo di un credito di Euro 67.883,40 per forniture di prodotti alimentari.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha innanzitutto rigettato l'istanza di concessione di un termine per il deposito di documenti non prodotti nel procedimento di verificazione del passivo, escludendo l'applicabilità dell'art. 183 c.p.c., comma 6, per effetto dell'autonoma disciplina dettata dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 98 e ss., e rilevando l'intervenuta decadenza della ricorrente dalla predetta facoltà, ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, per effetto della mancata indicazione dei documenti nel ricorso introduttivo.
Premesso inoltre che il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione della decisione adottata dal Giudice delegato, il quale aveva escluso il credito dell'opponente in accoglimento dell'eccezione di pagamento formulata dal curatore, ha ritenuto che il documento specificamente allegato a sostegno della domanda, costituito dal prospetto della situazione patrimoniale dello opponente al 31 dicembre 2009, risultasse inidoneo a dimostrare l'esistenza del credito, mentre gli altri documenti prodotti non erano utilizzabili, non avendo l'opponente fondato sugli stessi alcuna difesa.
2. Avverso il predetto decreto il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati anche con memoria.
Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.
1. Con il primo motivo d'impugnazione, il Consorzio denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 99, commi 2, n. 4 e comma 9, e dell'art. 24 Cost., comma 2, e art. 11 Cost., comma 2, osservando che, nel rigettare l'istanza di concessione del termine per la produzione di documenti, il Tribunale non ha considerato che, a fronte della eccezione di estinzione del credito formulata dal curatore nella memoria di costituzione, esso ricorrente aveva il diritto di precisare la propria domanda e di richiedere mezzi istruttori. Precisato infatti che a sostegno della predetta eccezione erano stati prodotti gli assegni utilizzati per il pagamento, sostiene che nel giudizio di opposizione trovano applicazione in via analogica i principi dettati per il giudizio d'appello, e segnatamente l'art. 345 c.p.c., con la conseguenza che il curatore non può compiere attività ad istanza di parte nè produrre documenti nuovi, mentre tale produzione deve ritenersi consentita alla parte ricorrente. Aggiunge che la preclusione introdotta dalla L. Fall., art. 99, comma 1, n. 4, analogamente a quella prevista per il processo del lavoro, non si traduce nell'inammissibilità di qualsiasi allegazione fattuale o deduzione istruttoria, dovendosi ammettere la possibilità di nuove acquisizioni, a garanzia del contraddittorio, pur in mancanza di una norma analoga a quella dell'art. 420 c.p.c., comma 1, u.p..
1.1. Il motivo è infondato.
In tema di opposizione allo stato passivo, questa Corte ha già avuto modo di affermare ripetutamente che il relativo giudizio, nella configurazione introdotta dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pur avendo carattere impugnatorio, non è assimilabile all'appello, trattandosi di un giudizio a cognizione piena attraverso il quale il ricorrente mira ad ottenere la rimozione di un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria ed idoneo ad acquistare, ai sensi della L....
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