che con decreto del 12 settembre 2011 il Tribunale di Verona ha rigettato l'opposizione proposta dall'ing. F.V., già direttore generale della (OMISSIS) S.p.a., avverso lo stato passivo del fallimento della medesima società, ed avente ad oggetto l'ammissione al passivo di crediti fatti valere dall'opponente a titolo di retribuzione, indennità di mancato preavviso, trattamento di fine rapporto, indennità supplementare di licenziamento e corrispettivo del patto di non concorrenza;
che avverso il predetto decreto l'ing. F. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, al quale il curatore del fallimento ha resistito con controricorso.
Che, con atto ritualmente sottoscritto anche dai difensori e depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con l'adesione del controricorrente, che, unitamente ai suoi difensori, ha sottoscritto la predetta dichiarazione per accettazione;
che, essendo la rinuncia intervenuta anteriormente alla data dell'adunanza camerale, ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 390 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, senza che occorra provvedere al regolamento delle relative spese, avuto riguardo all'accettazione del controricorrente, che, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4, preclude la condanna alle spese.
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