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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO

    che con sentenza in data 26.1.2011 la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari nella parte in cui aveva dichiarato l'illegittimità del termine apposto al contratto intercorso tra Poste Italiane s.p.a. e B.M.G. per il periodo 1.7.2002 - 30.9.2002 la cui causale stabiliva "..esigenze tecniche organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all'attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie dovute a tutto il personale per il periodo estivo".

    Che la corte di merito ha riformato la sentenza parzialmente solo con riferimento alla condanna risarcitoria, applicando la nuova normativa di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, liquidando 2,5 mensilità di risarcimento danni.

    Che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Poste, affidato a cinque motivi, cui ha resistito la B. con controricorso.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    Che con il ricorso la società ricorrente lamenta:

    1) La violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 e art. 4, artt. 1362,1325 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito ritenuto che la causale non fosse caratterizzata da specificità, non applicandosi l'ipotesi di cui all'art. 25 del CCNL 2001, ma solo la disciplina legislativa di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, con conseguente onere della datrice di lavoro di provare le ragioni oggettive legittimanti il termine. Secondo la ricorrente invece la causale sarebbe stata caratterizzata da specificità, con riferimento alla individuazione per relationem delle ragioni giustificatrici, contenute negli accordi collettivi richiamati.

    2) L'omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la corte territoriale ritenuto la ammissibilità e la rilevanza del capitolo di prova n. 11 della memoria di costituzione circa i processi di riorganizzazione comportanti carenza di organico, circostanze decisive per offrire la prova del processo di riposizionamento del personale sul territorio e quindi della necessità dell'assunzione a termine.

    3) Ancora l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la Corte di merito ritenuto l'idoneità della analitica indicazione dei numerosi accordi fatta nella causale del contratto, che costituivano a dire della società ricorrente elemento sufficiente di specificazione degli attuandi e futuri processi di mobilità del personale.

    4) Violazione a falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 e art. 4, comma 2, artt. 1362 e 1325 c.c., per a vere la corte territoriale ritenuto anche la genericità della causale relativa alle ragioni di carattere sostitutivo.

    5) La violazione e...

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