che con sentenza in data 15.10.2010 la Corte di appello di Roma ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Roma n. 15093/2006, confermando la declaratoria di illegittimità del termine apposto del secondo contratto intercorso tra Poste Italiane s.p.a. e S.D. per il periodo 1.3.2000/1.5.2000 la cui causale era riferita ad ipotesi individuata ai sensi dell'art. 8, comma 2 del CCNL ‘94 per "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione assetti occupazionali, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell'Ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell'attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane", ritenendo invece non dovuto alcun risarcimento del danno.
che avverso tale sentenza Poste s.p.a. ha proposto ricorso principale affidato a tre motivi che S. ha resistito con controricorso, svolgendo ricorso incidentale affidato ad un motivo.
Che con il ricorso principale la società ricorrente lamenta: 1) contraddittoria e insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine a circostanza rilevante ai fini del decidere, avendo escluso la risoluzione per mutuo consenso sebbene abbia poi respinto la domanda risarcitoria del pagamento delle mensilità, in ragione del lungo tempo trascorso. 2) la violazione e falsa applicazione della n. 56/87, art. 23, dell'art. 8 C.C.N.L. 1994, oltre che dell'accordo attuativo del 25.9.1997, e dei successivi accordi sindacali del 16 gennaio 1998, del 27 aprile 1998, del 2 luglio 1998, del 24 maggio 1999 e del 18 gennaio 2001, in connessione con l'art. 1362 c.c. e segg., nella parte in cui ha ritenuto la nullità del termine apposto al contratto in esame in quanto stipulato (per "esigenze eccezionali...") oltre la scadenza ultima fissata dagli accordi collettivi attuativi dell'accordo aziendale del 25-9-1997, sostenendo quindi l'insussistenza di tale scadenza e la natura meramente ricognitiva dei detti accordi. Sostiene Poste italiane spa l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sussistente, anche sulla base di una interpretazione dell'accordo collettivo fondato sul significato letterale delle espressioni in esso utilizzate e del comportamento successivo delle parti, il potere dei contraenti collettivi, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, di individuare nuove ipotesi di assunzione termine, in aggiunta a quelle normativamente previste, senza limiti di tempo, considerato che la suddetta legge non prevede alcun limite temporale al riguardo. 3) l'omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La Corte romana avrebbe erroneamente indicato la data finale fino a cui era prevista la stipula dei contratti a termine nel 30.4.1998 assegnando, senza una motivazione sufficiente e logica, a tale data la valenza di termine...
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