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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO

    Che con sentenza in data 15.10.2010 la Corte di Appello di Roma ha accolto parzialmente l'appello di F.C. avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 9.12.2005 che aveva respinto la domanda del F. diretta a far accertare la nullità del termine apposto al contratto stipulato da Poste Italiane spa nel periodo 13.7.2002 - 30.09.2002 con causale relativa a "esigenze per esigenze tecniche organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all'attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di essenza per ferie contrattualmente dovute al personale nel periodo estivo".

    Che la Corte territoriale ha accolto il ricorso, condannando la società al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora con gli accessori dovuti per legge.

    Che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, chiedendo, in subordine, l'applicazione dello jus superveniens.

    Che ha opposto difese il F. con controricorso, depositando anche memoria.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    Che con il ricorso si denuncia:

    1) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, art. 12 preleggi, artt. 1362 c.c. e segg. e artt. 1325 c.c. e segg., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere ritenuto generica la causale giustificativa dell'apposizione del termine al contratto senza considerare il riferimento in essa contenuto agli accordi sindacali sulla mobilità dai quali era evincibile, per relationem, la ragione della delimitazione temporale del rapporto dovuta alle ragioni organizzative ampiamente specificate in tali accordi;

    2) l'omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consistito nella legittima compresenza nella causale di più ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine. La sentenza peraltro non spiegherebbe perchè il riferimento agli accordi per la disciplina della mobilità del personale, contenuta nel contratto, non costituirebbe un' idonea specificazione delle esigenze sottese all'assunzione;

    3) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, art. 2697 c.c., artt. 115,116,244,253 c.p.c. e art. 421 c.p.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto onere del datore di lavoro di provare le ragioni che giustificatrici del termine apposto al contratto, laddove invece la legittimità del lo stesso, ove rispettato il disposto dell'art. 1 del D.Lgs. citato, doveva ritenersi presunta, con onere del lavoratore di dimostrarne la pretestuosità. Inoltre non era stato dato ingresso alla prova richiesta, che sarebbe stata comunque ammissibile rilevante e decisiva.

    4) l'omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte di merito omesso...

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