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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. Per conseguirne solidale condanna al risarcimento dei danni, iure proprio ed iure hereditatis, derivanti dalla morte di Bu.Al. e Bo.Gi., già soci lavoratori della Compagnia Unica Lavoratori Portuali Pippo Rebagliati scarl del Porto di Savona (d'ora in avanti, anche solo CULP), da loro ascritta al mesotelioma pleurico contratto per le condizioni di lavoro in cui quelli avevano per lunghissimo tempo operato rimanendo esposti alle polveri di amianto durante le operazioni di carico e scarico merci, i rispettivi congiunti per il primo, M.C., B.A. e M.; per il secondo, P.S., nonchè Bo.La., lu. e mi. - convennero dinanzi al tribunale di Savona la detta Compagnia, nonchè l'Autorità Portuale di Savona - quale avente causa ex lege dall'Ente Porto di Savona - e C.P., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Camagen srl, esercente attività di agente e raccomandatario marittimo in quello stesso porto.

    2. Notificata la citazione il 25/03/2003 e costituitisi i convenuti, l'Autorità Portuale ed il C. spiegarono domanda di manleva nei confronti, rispettivamente, delle assicuratrici e dall'armatore (cioè INA-Assitalia, Assicurazioni Generali ad essa subentrata, Milano Assicurazioni subentrata a SASA ass.ni, nonchè Genchart BV); e, all'esito di una complessa istruttoria orale e per mezzo di consulenza tecnica, l'adito tribunale di Savona, con sentenza n. 191 del 24/02/2011, escluse la passiva legittimazione dell'Autorità Portuale e del C. e, ritenutala unica responsabile, condannò soltanto la Compagnia Unica Lavoratori Portuali al risarcimento del danno, per totali e complessivi Euro 2.233.357,50, oltre accessori e spese di lite per Euro 22.010,00.

    3. La CULP propose appello ed i danneggiati e la stessa Autorità Portuale interposero gravame incidentale, gli uni per ottenere la condanna anche nei confronti degli...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. E' opportuno, per la complessità della controversia, identificare le questioni da affrontare, cui ricondurre i motivi di doglianza sviluppati dalle diverse parti:

    A) una prima questione riguarda la sussistenza o meno della responsabilità della Compagnia dei Lavoratori: e ad essa si riferiscono il primo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale;

    B) una seconda questione riguarda la sussistenza o meno della responsabilità dell'Autorità Portuale: e ad essa si riconducono il secondo motivo del ricorso principale, nonchè il primo - e, in parte, il terzo - motivo del ricorso incidentale degli eredi dei lavoratori;

    C) una terza questione concerne la sussistenza o meno della responsabilità del raccomandatario, in proprio e nella qualità: e ad essa attengono il terzo motivo del ricorso principale, nonchè il secondo - e, in parte, il terzo - motivo di ricorso incidentale degli eredi dei lavoratori; e solo in esito alla quale potrà apprezzarsi la necessità di prendere in esame il ricorso incidentale condizionato di Genchart BV, chiamata in garanzia dal C.;

    D) un ultimo gruppo di questioni è agitato con i motivi quarto, quinto e sesto del ricorso incidentale delle eredi dei lavoratori, con riguardo alla data di insorgenza della malattia professionale, in varia misura alle liquidazioni dei danni ai diversi danneggiati ed a dedotte imprecisioni o incompletezze della gravata sentenza.

    A) La responsabilità della Compagnia.

    2. Quanto alla prima questione da affrontare, giova premettere che effettivamente sulla conclusione che la Compagnia dei lavoratori portuali assuma particolari obblighi a seconda che svolga o meno attività di impresa, la giurisprudenza di questa Corte è stata finora sufficientemente chiara: fin da tempi remoti ha escluso tale attività quando tali Compagnie si limitano a collocare, come loro obbligo, le squadre di...

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