che:
la sentenza impugnata, in riforma della decisione del primo giudice, ha rigettato le domande proposte dai ricorrenti indicati in epigrafe, volte, da un lato, all'ottenimento della declaratoria di illegittimità del termine apposto ai vari contratti - con conseguente conversione degli stessi in uno a tempo indeterminato e condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti medesimi, di posta risarcitoria - intercorsi tra ciascuno ed il Ministero, e, dall'altro, al riconoscimento del diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai dipendenti a tempo indeterminato secondo la contrattazione collettiva nazionale in base all'anzianità di servizio complessivamente maturata, con conseguente condanna dell'amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;
per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso i lavoratori, affidato a tre motivi;
il Ministero ha resistito con controricorso;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
la difesa dei ricorrenti ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., insistendo per l'accoglimento del ricorso.
che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
i ricorrenti - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999; del preambolo della stessa (commi 2, 3 e 4), dei punti 6, 7 e 10 delle considerazioni generali dell'accordo quadro Ces-Unice-Ceep sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito ed allegato alla predetta Direttiva; della clausola 1, lett. B, della clausola 2, punto 1, della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro citato; del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1,4,5 (commi 4 e 4 bis), 10 e 11, anche in combinato disposto con la L. n. 124 del 1999, art. 4; del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, commi 1 e 2, - hanno censurato la statuizione di rigetto della domanda di conversione dei contratti a termine in uno a tempo determinato, assumendo l'applicabilità, al caso, del menzionato D.Lgs. n. 368 del 2001;
inoltre - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999; delle clausole 1, 2, punto 1, 4 e 5, dell'accordo quadro Ces-Unice-Ceep sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito ed allegato alla predetta Direttiva; del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1,4 e 5; del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, - hanno dedotto l'erroneità dell'avvenuto riconoscimento della legittimità della reiterazione dei contratti, assumendo la sussistenza dell'abuso e riproponendo in via subordinata la questione di legittimità costituzionale e comunitaria del D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, e L. n. 124 del 1999, art. 4 per violazione degli artt. 3,4,11 e 117 Cost.;
infine - denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, con riferimento alle clausole 4 ed 8, n. 3, dell'accordo quadro Ces-Unice-Ceep sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito ed allegato alla predetta Direttiva, nonchè del principio...
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