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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO

    Che la Corte d'appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma che, accogliendo l'eccezione svolta da Poste Italiane spa, aveva ritenuto sussistere la risoluzione per mutuo consenso del contratto a termine dal 4.2.2002 al 30.4.2002 stipulato tra le parti, respingendo la domanda del S.. La Corte territoriale ritenuta non sussistente la fattispecie di risoluzione per mutuo consenso, ha accertato la nullità del termine rilevando che la causale indicata nel contratto (esigenze tecniche, organizzative e produttive.... conseguenti a processi di riorganizzazione...), pur riproducendo un'ipotesi prevista dall'art. 25 del CCNL 2001, non era più applicabile trattandosi di contratto stipulato dopo il termine di vigenza del citato contratto collettivo, con conseguente applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1; che pertanto ne conseguiva la genericità della causale, la quale non descrive le ragioni concrete e le esigenze che rendono necessaria la prestazione temporanea, non venendo soddisfatta l'esigenza di specificazione della causale come previsto dalla nuova legge, in assenza anche di qualsiasi riferimento a circostanze concrete, dovendo il richiamo all'accordo sindacale essere integrato da allegazioni che consentivano di individuare le reali conseguenze che il processo di mobilità aveva indotto nella sede ove S. era stato chiamato ad operare. La Corte di merito ha condannato la società alla riammissione in servizio, respingendo la domanda risarcitoria.

    Che avverso la sentenza Poste Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Che ha resistito S. con controricorso.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    Che con il ricorso la società Poste spa lamenta: 1) contraddittoria e insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine a circostanza rilevante ai fini del decidere, avendo escluso la risoluzione per mutuo consenso sebbene abbia poi respinto la domanda risarcitoria del pagamento delle mensilità, in ragione del lungo tempo trascorso; 2)erronea motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione degli artt. 1175,1375,1372,2967 e 1467 c.c., per avere la Corte disatteso l'eccezione di risoluzione per mutuo consenso tempestivamente formulata; 3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 2 e dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 1325 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere ritenuto la genericità della motivazione posta a fondamento dell'assunzione, quindi delle ragioni giustificative dell'apposizione del termine, mentre tale motivazione può essere invece effettuata anche per relationem e l'omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in particolare con riferimento a quanto dedotto nel capii della memoria di costituzione circa i processi di riorganizzazione comportanti carenza di organico; 4) violazione e falsa applicazione del D.Lsg. n. 368 del 2001, art. 4 e poi dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 421 c.p.c., per avere erroneamente la Corte territoriale posto a carico della società l'onere di prova della temporaneità delle ragioni giustificatrici dell'apposizione termine al primo contratto, mentre la nuova disciplina prevede tale onere probatorio solo in occasione della proroga di cui al D.Lgs. n. 368 cit., art. 4.

    Che i primi due motivi, connessi, sono infondati. Quanto al primo nessuna contraddittorietà appare sussistere in merito alla motivazione adottata dalla corte di merito circa la valutazione dell'assenza di danno patrimoniale e tuttavia la insussistenza...

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