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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RITENUTO

    che a S.X., lavoratore agricolo a tempo determinato, proveniente dall'Albania, era stata concessa l'indennità di disoccupazione agricola, che però era stata limitata dall'INPS nella somma di Euro 1762,35 anzichè in quella maturata di Euro 2.629,06 a causa della circostanza che, dopo aver lavorato nell'anno 2002 per 156 giornate, egli si era allontanato nello stesso anno dal territorio nazionale per far ritorno nel suo paese di origine (per 67 giorni);

    che, richiesto dal lavoratore il pagamento dell'indennità per tutto il periodo di riferimento, rigettata la domanda e proposto appello dall'assicurato, la Corte d'Appello di Lecce (sentenza 29.11.10) accoglieva l'impugnazione e condannava l'INPS a pagare la differenza non versata;

    che propone ricorso l'INPS con un unico articolato motivo, illustrato da memoria, sostenendo che l'indennità di disoccupazione presuppone l'involontarietà dello stato di disoccupazione e che l'allontanamento del lavoratore dal territorio nazionale o UE comporta la perdita dell'indennità di disoccupazione (come affermato in alcuni precedenti di legittimità);

    che S.X. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che il ricorso è infondato, anzitutto, perchè i lavoratori extracomunitari sono equiparati ai cittadini italiani sotto il profilo della tutela dei diritti del lavoro e delle prestazioni assicurative sociali in forza del principio generale sancito dall'art. 2, del t.u. approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998, secondo cui "lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano", salvo che le convenzioni internazionali o lo stesso testo unico non dispongano diversamente;

    che, in secondo luogo, nessuna previsione normativa prevede la decurtazione del diritto al trattamento previdenziale, già acquisito in forza dei vari requisiti stabiliti dalla legge per i diversi tipi di trattamento di disoccupazione, per il periodo in cui il lavoratore (di qualsiasi nazionalità) si rechi all'estero;

    che ciò vale a maggior ragione per il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori agricoli a tempo determinato di cui si discute, come per quello a requisiti ridotti (quest'ultimo abrogato dalla L. n. 92 del 2012); i quali prescindono dallo stato occupazionale del beneficiario al momento dell'erogazione della prestazione previdenziale e sono pagati in un'unica soluzione in relazione al numero di giornate lavorative effettuate nell'anno precedente;

    che si tratta di trattamenti contrassegnati da una loro specificità la quale - come riconosciuto da ultimo dalla Corte Cost. n. 53/2017, che richiama la sentenza 18 luglio 1996, n. 6491 delle Sezioni Unite di questa Corte - "emerge nella predominante funzione di integrazione del reddito che si manifesta nella cesura tra il sorgere del diritto e l'erogazione nel corso dell'anno successivo e nel peculiare meccanismo di liquidazione, ancorato alle giornate di lavoro e non a quelle di disoccupazione";

    che in pratica il trattamento speciale di disoccupazione agricola (ma anche quello...

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