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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTO E DIRITTO

    Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso illustrato da memoria, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Toscana, relativa ad un avviso d'accertamento in tema d'Irpef per il 2007, per una ripresa a tassazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici di cui al cd. redditometro, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 5, lamentando, per quanto d'interesse, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, vigente ratione temporis, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente i giudici d'appello avrebbero ritenuto decaduto l'ufficio dall'azione accertativa, perchè l'avviso d'accertamento, ai sensi del primo comma della norma di cui alla rubrica, doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello nel quale andava presentata la dichiarazione per l'anno 2007, da effettuarsi, quindi, nel 2008, in quanto, la stessa CTR ha ritenuto che il modello 770 presentato dal datore di lavoro, valeva come dichiarazione che, quindi, non poteva ritenersi omessa, in riferimento alla maggiore capacità contributiva accertata che, invece, secondo l'ufficio, poichè non dichiarata, andava, invece, considerata omessa, così che il termine per la notifica dell'avviso d'accertamento era quello di cui dell'art. 43 cit., comma 2, cioè, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.

    Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

    Il motivo è fondato.

    Infatti, nella presente vicenda, è pacifico che il contribuente non abbia presentato alcuna dichiarazione dei redditi (modello unico ovvero 730), così come è pacifico che sia stato inviato solo il modello 770 da parte del datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, attestante esclusivamente l'imputabilità in capo all'odierna parte ricorrente della disponibilità di redditi...

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