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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO

    che:

    con ordinanza n. 64/03/2016, depositata il 18 gennaio 2016 e comunicata alle parti, la Commissione tributaria provinciale di Benevento (hinc: "CTP") ha sollevato conflitto di giurisdizione assumendo di essere priva di giurisdizione, perchè riservata alla giurisdizione ordinaria, in ordine alle controversie riunite pendenti tra i ricorrenti C.F., + ALTRI OMESSI

    la CTP espone, in punto di fatto, che: a) C.F., con ricorso notificato alla sua datrice di lavoro ASIA, aveva riassunto davanti alla stessa CTP le cause a suo tempo proposte davanti al giudice del lavoro del Tribunale ordinario di Benevento (hinc: "Tribunale"), in ordine alle quali detto giudice, con sentenza n. 379 del 2014, depositata il 20 marzo 2014, aveva declinato la propria giurisdizione in favore della competente CTP; b) in dette cause il C. aveva chiesto, in via principale (evocando Il d.l. n. 93 del 2008, art. 2 quale convertito dalla L. n. 126 del 2008, del D.L. n. 185 del 2008, art. 5 quale convertito dalla L. n. 2 del 2009, della L.n. 191 del 2009, art. 2, commi 156 e 157, della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 47), la condanna della resistente ASIA al versamento, con particolari modalità, della differenza tra l'importo delle ritenute alla fonte praticate, secondo l'aliquota d'imposta del 38%, dalla società datrice di lavoro sulle retribuzioni per lavoro straordinario, festivo e notturno da lui prestato negli anni 2008, 2009 e 2010 e l'importo effettivamente dovuto, secondo l'aliquota agevolata del 10% (prevista dal D.Lgs. n. 66 del 2008), nonchè, in via subordinata e previa integrazione del contraddittorio con l'Agenzia, il riconoscimento del diritto al rimborso dell'imposta nella misura suddetta; c) nel giudizio riassunto, l'ASIA aveva chiesto di dichiarare inammissibili o di rigettare i ricorsi, senza procedere ad alcuna integrazione del contraddittorio; d) realizzata l'integrazione del contraddittorio a...

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che:

    la questione proposta attiene all'individuazione della giurisdizione in ordine alla controversia tra sostituto e sostituito d'imposta in ordine alla corretta effettuazione delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto;

    in proposito va ribadita la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, secondo cui le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario, e nelle quali manca di regola un atto qualificato rientrante nella tipologia di cui all'elenco contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (elenco, peraltro, suscettibile di interpretazione estensiva), così che la controversia non ha ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione tributaria, bensì un rapporto implicante un accertamento, avente valore meramente incidentale, in ordine alla debenza dell'imposta contestata (ex plurimis: n. 15032 e n. 26820 del 2009, n. 8312 del 2010, n. 2064 del 2011, n. 19289 del 2012, n. 7526 e da n. 14302 a n 14309 del 2013, n. 3773 e n. 9033 del 2014, n. 640 del 2015, n. 1837, n. 1838 e n. 18396 del 2016);

    in tale tipo di controversie, in cui non viene in rilievo l'esercizio del potere impositivo, non sussiste, pertanto, un litisconsorzio necessario tra sostituto e sostituito d'imposta, da un lato, e ente impositore, dall'altro;

    nella specie si è in presenza, appunto, di una controversia tra sostituto d'imposta e sostituito, relativa al...

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