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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno accolse la domanda proposta da P.T. nei confronti dell'Inps, volta ad ottenere la reiscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli del comune di residenza per l'anno 2006, avendo accertato che la medesima aveva dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato alle dipendenze della società cooperativa "Synergie Agricole".

    La Corte d'appello di Salerno ha, invece, accolto il gravame dell'Inps dopo aver accertato che nessun rapporto di lavoro subordinato si era instaurato tra la P. e la suddetta cooperativa, che non aveva mai assunto la veste di datrice di lavoro, nè era stata beneficiaria delle prestazioni lavorative dell'appellata, essendo risultato fittizio il rapporto di lavoro denunziato e legittima la cancellazione di quest'ultima dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2006.

    Per la cassazione della sentenza ricorre P.T. con tre motivi.

    Per l'Inps vi è delega al difensore in calce al ricorso.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Si premette che il collegio ha autorizzato la redazione della presente sentenza in forma semplificata.

    1. Col primo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione del R.D. 24 settembre 1940, n. 1449 e successive modifiche, art. 12 la ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Salerno ha motivato il rigetto della domanda limitandosi a richiamare il verbale di accertamento ispettivo. In pratica, l'oggetto della doglianza risiede nel fatto che la Corte aveva negato il ripristino dell'iscrizione e della conseguente posizione previdenziale ritenendo legittima la cancellazione da detti elenchi, pur avendo riconosciuto che le giornate lavorative erano state prestate, requisito, questo, che secondo la ricorrente le consentiva il diritto ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli.

    2. Col secondo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ., si contesta l'affermazione della Corte di merito in ordine alla rilevata insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel 2006 tra la P. e la cooperativa "Synergie Agricole", assumendosi che dalle dichiarazioni testimoniali era emerso il contrario e che, quindi, era stato dimostrato lo svolgimento di 102 giornate lavorative nel periodo oggetto di causa.

    3. Col terzo motivo, proposto per vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente lamenta che la Corte di merito ha fatto discendere la nullità o irregolarità del rapporto di lavoro, da lei intrattenuto col suo datore di lavoro, dalla ritenuta nullità o irregolarità del contratto di somministrazione stipulato da quest'ultimo con un terzo, nonostante che tale vicenda non la riguardasse per essere stata formalmente assunta dalla cooperativa "Synergie Agricole" alle cui dipendenze aveva svolto la propria attività lavorativa.

    5. I suddetti motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono...

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