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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    S.P. ha chiesto all'Inps la liquidazione della pensione di anzianità a decorrere dall'1/9/2006; l'Istituto, dopo un iniziale riconoscimento, ha rigettato la domanda ritenendo insussistente il requisito contributivo non potendosi tenere conto del periodo 1/1/1964-30/9/1977 in cui lo S. aveva prestato attività nella Guardia di Finanza, in quanto detto periodo era stato già valutato ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata,con decorrenza 1/1/1981, per infermità di servizio.

    La Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda. Ha rilevato che lo S. aveva fondato la domanda sul D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 124 in base al quale i contributi relativi al periodo svolto presso la Guardia di Finanza erano stati versati all'Inps non avendo il dipendente,all'atto della cessazione dal servizio come militare, maturato il diritto a pensione ordinaria, mentre era già titolare della pensione privilegiata.

    Secondo la Corte era ostativa all'applicazione di detta norma l'art. 6 del citato D.P.R. secondo cui un periodo di attività lavorativa che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, era valutabile una sola volta in base all'ordinamento prescelto dal lavoratore e nella specie l'attività lavorativa presso la Guardia di Finanza era stata già valutata ai fini della pensione privilegiata e,pertanto, non spettava al ricorrente la costituzione di una posizione presso l'Inps,non potendo lo stesso servizio essere valutato ai fini dell'erogazione di altro trattamento.

    Ha osservato, inoltre, che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, ai fini del rilascio della pensione privilegiata, era rilevante non solo l'infermità contratta per causa di servizio, ma anche, per la quantificazione, l'anzianità di servizio,con la conseguenza che lo S. aveva tratto vantaggio, ai fini dell'erogazione nella misura da lui...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 1092 del 1973, artt. 6,39 e 124. Deduce che il D.P.R. citato ("approvazione del TU delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello stato") stabilisce all'art. 124 che "Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa..... presso l'INPS, per il periodo di servizio prestato". Deduce che con l'espressione "mancanza della necessaria anzianità di servizio" la norma intende riferirsi alle sole pensioni ordinarie, non prevedendo la pensione privilegiata alcuna anzianità di servizio.

    Osserva, altresì, che l'art. 6 del D.P.R. citato pone il principio del divieto di doppia valutazione di un medesimo periodo contributivo, ma limita tale divieto ai soli trattamenti di quiescenza, quale la pensione di anzianità o di vecchiaia senza ricomprendere i trattamenti speciali delle pensioni privilegiate. Qualora il legislatore avesse voluto comprendere altri trattamenti lo avrebbe specificato, dovendosi, altresì,sottolineare che la pensione privilegiata ha natura risarcitoria e non previdenziale.

    Con il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 88 del 1989, art. 54 e degli artt. 1218,1175 e 1375 c.c. nonchè vizio di motivazione. Rinnova la richiesta di risarcimento del danno poichè, a causa del rifiuto dell'Inps di concedere la pensione, aveva dovuto continuare a lavorare percependo la pensione dopo 44 anni di lavoro. Quantifica il danno nella misura della pensione mensile per 27 mesi.

    Il primo motivo è infondato ed il secondo resta assorbito.

    Il ricorrente ha prestato servizio presso la Guardia di Finanza dall'1/1/1964 al 30/9/1977 e successivamente ha lavorato presso la Banca...

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