Che con sentenza del 22.10.2010 la Corte di Appello di Firenze, riformando la sentenza del Tribunale di Lucca del 18.1.2007, ha accertato la nullità del termine apposto al contratto stipulato con Poste Italiane spa ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 con causale relativa a "ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione di personale inquadrato nell'area operativa e addetto al servizio di recapito/smistamento presso il Polo corrispondenza (OMISSIS), assente con diritto alla conservazione del posto nel periodo dal 16.1.2004 al 13.3.2004".
Che la Corte ha ritenuto illegittimo il termine sia per genericità della causale, sia per non avere Poste Italiane spa fornito la prova della sussistenza della ragione sostitutiva, avendo il teste riferito soltanto che la sostituzione era stata effettuata per sostituzione dei personale con diritto alla conservazione del posto.
che avverso tale sentenza Poste Italiane spa ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, poi depositando anche memorie ex art. 378 c.p.c..
Che la B. ha resistito con controricorso.
Che i motivi di ricorso hanno riguardato: 1) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la corte territoriale erroneamente affermato che il contratto stipulato tra le parti sarebbe illegittimo per genericità della clausola, in ragione della mancanza del nominativo del lavoratore sostituito, ciò ricavandosi secondo i giudici di merito da quanto statuito dalla sentenza n. 214/2009 della Corte Costituzionale. Secondo la società ricorrente, premessa la non vincolatività della motivazione della citata sentenza, di rigetto, della Corte Costituzionale, tale elemento non sarebbe necessario atteso che la lettera di assunzione conterrebbe tutti gli elementi necessari per la concreta verifica delle ragioni sostitutive indicate nella causale, anche con riferimento alla sede in cui il lavoratore avrebbe operato e quanto alle posizioni di lavoro ricoperte, avuto conto della possibilità del cd "scorrimento";
2) la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 in relazione alla direttiva Comunitaria 99/70/CE, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto in particolare che la direttiva avesse come scopo di evitare l'abuso indiscriminato dei contratti a termine nonchè, attraverso la c.d. "clausola di non regresso", il divieto della riduzione del livello di tutela di dei lavoratori per la stipula di tali tipologie di contratto. Secondo la ricorrente invece il D.Lgs. n. 368 del 2001, non contrasterebbe con la direttiva, perchè avrebbe come finalità quella di prevenire gli abusi derivanti dalla stipula non regolata di più contratti a tempo indeterminato, senza abbassare il livello generale di tutela dei lavoratori.
3) l'omessa,...
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