La società ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Società Agricola di V.S. e St., con il quale era stato richiesto il pagamento del corrispettivo per la fornitura di latte effettuato in favore dell'ingiunta.
Nell'atto di opposizione si deduceva che in realtà l'opposta nel 2007 aveva fornito del latte "annacquato" e che inoltre, in maniera inopinata, la ricorrente aveva altresì sospeso la fornitura di latte nei primi giorni del mese di aprile del 2010, determinando un pregiudizio all'opponente che invece confidava sulla fornitura de qua.
Pertanto in via riconvenzionale chiedeva il pagamento della penale nonchè dei danni subiti, per un ammontare di Euro 227.567,91.
Il Tribunale di Bassano del Grappa con la sentenza n. 174 del 2014 rigettava l'opposizione e la Corte d'Appello di Venezia, a seguito di gravame proposto dalla società opponente, con la sentenza n. 338 del 15 giugno 2015, dichiarava l'appello inammissibile in quanto redatto in maniera difforme da quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c. nella formulazione scaturente dalla novella di cui alla L. n. 134 del 2012, in quanto l'appellante si era limitato ad elencare solo i motivi che a suo parere rendevano la deci9one del giudice sbagliata, senza contrapporre le proprie argomentazioni a quelle del giudice di prime cure.
Il Consorzio tra i caseifici dell'Altopiano di Asiago S.c.a.r.l. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di due motivi.
L'intimata non ha svolto difese in questa fase.
Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell'art. 342 c.p.c. laddove il giudice di appello ha dichiarato inammissibile il gravame per essere stato redatto non in conformità di quanto previsto dalla stessa norma.
Si sostiene che tale disposizione, come riformulata all'esito della novella del 2012, in realtà non...
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