1. Con la sentenza n. 124/2012 la Corte di appello di Ancona ha respinto l'appello proposto avverso la pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno del 18.2.2011 con la quale era stato parzialmente confermato un decreto ex art. 28 St. Lav. che aveva condannato la Manutencoop Facility Management spa per comportamento antisindacale.
2. La Corte distrettuale, premesso che la vicenda dedotta in causa si riferiva ad un conflitto insorto tra la società ed i sindacati per l'intenzione di parte datoriale di ridurre l'impegno lavorativo (e la retribuzione) dei dipendenti e per la resistenza opposta dai sindacati, precisava che non era possibile dubitare che il trasferimento in località distante e scomoda, per tre lavoratrici modestamente retribuite, equivaleva ad un sostanziale licenziamento e che tale misura costituiva una pressione con intento antagonistico, esulante dalla corretta dialettica e valutabile come comportamento antisindacale, con danno non soltanto per le dipendenti ma anche, come detto, per il sindacato per i modi e l'occasione dell'adottato provvedimento e per il suo carattere strumentale.
3. Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la Manutencoop Facility Management spa affidato ad un solo motivo.
4. Non hanno svolto attività difensiva la FISASCAT CISL e la FILCMS CGIL.
5. E' stata depositata memoria nell'interesse della società ricorrente.
1. Con l'unico articolato motivo di ricorso la società lamenta la violazione di legge, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per errata e falsa applicazione dell'art. 28 St. Lav. (anche con riguardo all'art. 2103 c.c.) e comunque per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa più punti decisivi della controversia:
in particolare deduce che la Corte distrettuale ha errato: a) nel ritenere tutelabili con la procedura di cui all'art. 28 St. lav. la lesione dei diritti individuali dei lavoratori; b) nel considerare che i trasferimenti adottati fossero illegittimi; c) nell'avere omesso di dare conto da dove fosse ricavabile la volontà di danneggiare i lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali; d) nell'avere equiparato i trasferimenti adottati con i licenziamenti; e) nel non avere valutato e nel non essersi pronunciata sulle circostanze che i trasferimenti in questione non costituissero violazione dell'accordo sindacale siglato nel dicembre del 2009 e ciò a prescindere dal fatto che la violazione di un accordo non costituisce di per sè un comportamento oggettivamente idoneo a screditare il sindacato o a limitare l'esercizio dei diritti sindacali.
2. Il motivo è fondato.
3. La motivazione omessa o insufficiente è configurabile qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento (in termini Cass. Sez. Un. 25.10.2013 n. 24148).
4. Inoltre, deve rimarcarsi che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia...
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