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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO

    1. che con sentenza in data 25 giugno 2011, n. 4732/11, la Corte di Appello di Roma rigettava l'appello proposto da F.M. nei confronti della Regione Lazio, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma;

    2. che la F. aveva adito il Tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto di preferenza nell'incarico di giornalista addetto all'Ufficio stampa della Regione Lazio, con ordine alla Regione di trasferirla presso detto Ufficio, con corresponsione del relativo trattamento economico, riconoscendole il possesso dei titoli e requisiti professionali, con priorità giuridica per regolamento di accedere al suddetto incarico corrispondente al posto in organico;

    3. che il Tribunale rigettava la domanda;

    4. che la Corte d'Appella escludeva il diritto della F. ad essere trasferita all'ufficio stampa.

    Ed infatti, l'art. 38 del regolamento n. 1 del 2002 della Regione Lazio prevedeva "L'Ufficio stampa della Giunta, istituito all'interno della direzione regionale "attività della presidenza" è costituito, nei limiti della dotazione organica determinata nell'allegato C da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti individuato tra dipendenti regionali, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di aspettativa, comando e fuori ruolo, o tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli di cui all'art. 48".

    Proprio sulla base del tenore di tale disposizione, di cui l'appellante chiedeva l'applicazione, affermava la Corte d'Appello, si doveva escludere che i dipendenti regionali fossero in posizione privilegiata rispetto ai soggetti esterni per fare parte dell'organico dell'Ufficio stampa, atteso che la predetta norma regolamentare non ha previsto alcun tipo di posizione prioritaria tra dipendenti e soggetti esterni. Conseguiva a ciò la legittimità della scelta di assumere un giornalista esterno...

  • Diritto

    CONSIDERATO

    1. che con l'unico motivo di ricorso è dedotta violazione o errata applicazione della L. n. 150 del 2000, art. 9, della L.R. Lazio n. 6 del 2002, art. 11 e degli artt. 35, 36, 37 e 38 del regolamento n. 1 del 2002 della Regione Lazio. Violazione o errata applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 6;

    1.2. che la ricorrente premette di essere dipendente della Regione Lazio dal 7 ottobre 1998, e giornalista professionista, iscritta all'albo professionale dal 30 marzo 1999; di avere prestato servizio ininterrottamente presso l'Ufficio stampa della Presidenza della Regione Lazio, dapprima con contratti a tempo determinato dal 1992 al 1998, e poi come dipendente a tempo indeterminato dal 7 ottobre 1998 all'ottobre 2004, data dalla quale fino al maggio 2005 svolgeva funzioni giornalistiche curando il notiziario della Regione sul televideo Rai Tre Lazio e sui siti internet e intranet dell'Amministrazione regionale. Dal 19 ottobre 2005 veniva trasferita alla direzione regionale attività della Presidenza per le esigenze della segreteria operativa del direttore;

    1.3. che con una prima censura, dopo aver richiamato il contenuto precettivo delle disposizioni invocate, assume che le stesse prevedono che il personale dell'Ufficio stampa venga individuato tra i dipendenti dell'Amministrazione e solo in via subordinata, in caso di mancanza di idonei, tra soggetti esterni.

    Pertanto, in ragione di tale priorità la propria domanda andava accolta essendo in possesso dei requisiti per essere trasferita all'Ufficio stampa. La Regione invece aveva assunto una giornalista professionista esterna;

    1.4. che tale censura non è fondata.

    La L. n. 150 del 2000, art. 6 sancisce che "Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e...

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