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Legislazione Regionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e...



    • ARTICOLO N.16

      iniziative finanziabili


    •  

      1. Nel rispetto delle pertinenti condizioni di applicabilità degli aiuti fissate dalla disciplina comunitaria richiamata all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), sono finanziabili le iniziative volte all'assunzione con contratto di lavoro subordinato, anche in qualità di soci lavoratori, dei seguenti soggetti:

      a) persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006, a esclusione degli invalidi con disabilità, che rientrano anche nella categoria dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati;

      b) persone con invalidità fisica, psichica e sensoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991 1.

      2. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, alla persona svantaggiata assunta di cui al comma 1, lettera a, deve essere garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi, aumentata a 24 mesi nel caso di persona molto svantaggiata, pena la rideterminazione del contributo in proporzione al minore periodo di occupazione. I 12 mesi ed i 24 mesi di continuità  occupazionale possono discendere sia interamente dal contratto di lavoro originario sia frazionatamente da più contratti successivi senza interruzione cronologica tra loro, purché ciascuno della durata minima prevista dalla legislazione vigente o dai contratti collettivi di settore...

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