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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO IN FATTO

    che:

    Con sentenza in data 5 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, quale giudice del rinvio, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 484/1/05 della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva parzialmente accolto il ricorso di N.P. contro il provvedimento di irrogazione sanzioni per impiego non regolarizzato di lavoratori. La CTR osservava che il N. non aveva dato prova contraria adeguata alla presunzione legale relativa di cui al D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, conseguente alla pronuncia di incostituzionalità parziale di cui alla sentenza n. 144/2005 della Corte costituzionale - secondo la quale nel caso, come quello in esame, di rivenimento di lavoratori irregolari da parte degli Ispettori dell'INPS, la decorrenza del periodo di computo della sanzione amministrativa è fissata al primo gennaio dell'anno in cui la violazione di legge è stata constatata, salva appunto la prova contraria - spettante all'autore dell'illecito- di una diversa e più ravvicinata decorrenza effettiva. In particolare il giudice tributario di appello affermava sia che i libri paga e matricola non potevano avere effetto probatorio alcuno sia che tale effetto poteva riconnettersi alla denuncia di inizio lavori inoltrata all'INAIL per il cantiere presso il quale i lavoratori non regolarizzati erano stati trovati intenti al lavoro. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il N. deducendo due motivi.

    Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    che:

    Con il primo motivo - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 20 e 21, artt. 2709 e 2710 c.c., poichè la CTR ha affermato l'irrilevanza probatoria dei libri paga e matricola, in quanto provenienti dalla parte.

    La censura è fondata.

    Va infatti ribadito che "I libri contabili che il datore di lavoro privato è obbligato a tenere, cioè il libro matricola e il libro paga, previsti dal D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 20 e 21, (sostituiti dal libro unico del lavoro ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 39, conv. in L. n. 133 del 2008), essendo formati dallo stesso datore di lavoro, possono fare prova a suo favore soltanto se tenuti in modo regolare e completo, ferma comunque la facoltà della controparte di contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice" (Sez. L, Sentenza n. 6501 del 26/04/2012, Rv. 622310 01).

    La CTR ha statuito in modo contrastante con tale principio di diritto, non prendendo nemmeno in considerazione la questione, pregiudiziale, della regolarità formale delle scritture de quibus, ma semplicemente negandone l'idoneità probatoria tout court.

    Ciò implica sia una falsa applicazione della norma correlativa sia un' erronea interpretazione della stessa.

    Con il secondo mezzo - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, - il ricorrente si duole di omesso esame di un fatto decisivo controverso, poichè la CTR non ha concretamente valutato le prove contrarie alla presunzione legale relativa di cui al D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, circa la durata del rapporto di lavoro irregolare in oggetto.

    La censura è fondata.

    Va infatti ribadito che "La riformulazione dell'art. 360...

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