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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO IN FATTO

    che Iposea s.r.l., azienda di trasformazione di prodotti agricoli, proponeva opposizione a cartella esattoriale emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo di contributi assicurativi omessi, richiesti per una lunga serie di irregolarità riscontrate nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti;

    che, rigettata l'opposizione e proposto appello da IPOSEA, la Corte d'Appello di Bari con sentenza del 4-6.10.10 accoglieva l'impugnazione ed annullava la cartella, ritenendo che nella specie l'INPS non avesse provato gli elementi fattuali sulla cui base erano state determinate le omissioni contributive, essendo insufficiente la semplice produzione in causa dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori e, rilevando, l'avvenuta decadenza dell'INPS dall'assunzione dei mezzi istruttori, pure ammessi;

    che propone ricorso per cassazione l'INPS anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a. con tre motivi illustrati da memoria;

    che si difende con controricorso, pure illustrato con memoria, IPOSEA s.r.l.;

    che Equitalia Sud s.p.a è rimasta intimata;

    che il Procuratore Generale ha depositato il 16 marzo 2017 conclusioni con cui ha chiesto rimettere alle Sezioni Unite la questione della apposizione di due date di pubblicazione in calce alla sentenza impugnata, attesa la rilevanza della questione in applicazione dell'art. 327 c.p.c..

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    Che, preliminarmente, deve disattendersi il rilievo di tardività del ricorso ai sensi dell'art. 327 c.p.c., essendo la sua notifica intervenuta dopo un anno dal deposito in cancelleria della sentenza, posto che non può attribuirsi rilievo al momento in cui la sentenza venne consegnata in cancelleria per la pubblicazione, essendo determinante la seconda attestazione ("pubblicata il 06 ottobre 2010") cui corrispondono gli adempimenti di competenza della cancelleria attraverso i quali si realizzano l'effettiva conoscibilità della sentenza e la sua rilevanza esterna;

    che a tale conclusione si giunge in considerazione degli arresti delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (SS.UU. n. 13794 del 10 agosto 2012 e n. 18569 del 22 settembre 2016) e della sentenza n. 3 del 2015 della Corte Costituzionale, decisioni dalle quali si trae l'interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico...

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