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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO

    che con sentenza in data 22 maggio 2012 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che rigettava la domanda proposta da B.L. nei confronti della WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l. (già Ipsoa Editore s.r.l.) volta al conseguimento delle indennità e competenze di fine rapporto inerenti all'attività di svolta dal giugno 1995 al gennaio 1997 che la Corte confermava essere riconducibile alla qualifica di procacciatore di affari e non a quella di agente di commercio avendo escluso i caratteri della continuità e stabilità nella promozione della conclusione di contratti per conto del preponente. A tale conclusione la Corte di merito è pervenuta in esito all'esame della prova documentale (contratto del 27 giugno 1995, della missiva indirizzata dalla ricorrente alla Indicitalia s.r.l. il 5 gennaio 1996) e testimoniale, inammissibili le tardive deduzioni solo in appello sul contratto di comodato del 29 giugno 1995 - non decisivo in mancanza di ulteriori riscontri - ed irrilevante il contratto di deposito del 6 novembre 1996, che qualificava come agenzia il rapporto, sul rilievo di una conciliabilità dell'affidamento in deposito con il procacciamento di affari. Quanto alle domande di differenze sulle provvigioni ex art. 1748 c.c., comma 3, (per Euro 4.114,68) la Corte ha rilevato che il trattamento provvigionale nella misura del 30% era subordinato alla conclusione di nuovi contratti e non al mero rinnovo di contratti promossi da altri procacciatori e che non era stata offerta la prova (tali non erano i report di visita presso i clienti) che successivamente allo scioglimento del rapporto erano stati conclusi contratti le cui proposte erano pervenute al preponente prima dello scioglimento ovvero che fossero riconducibili ad attività svolte dal procacciatore.

    che avverso tale sentenza B.L. ha proposto ricorso affidato due motivi, al quale ha opposto difese la Wolters Kluwer Italia...

  • Diritto

    CONSIDERATO

    Che con le censure, da esaminare congiuntamente, è denunciata l'insufficiente e contraddittoria motivazione oltre che l'omessa motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

    Che ritiene il Collegio si debbano dichiarare inammissibili i motivi di ricorso che pretendono da questa Corte un diverso esame delle emergenze istruttorie e la valorizzazione di elementi di prova che, sebbene non riportati nella motivazione della sentenza, non rivestono quel carattere di decisività che la norma, pur nella formulazione ratione temporis applicabile (antecedente le modifiche introdotte con la Legge 2012) comunque richiedeva. Ed infatti, in tema di ricorso per cassazione, il riferimento - contenuto nell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo modificato del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, applicabile "ratione temporis") - al "fatto controverso e decisivo per il giudizio" implicava che la motivazione della "quaestio facti" fosse affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che fosse tale da determinare la logica insostenibilità della motivazione (cfr. tra le tante Cass. 20/08/2015 n. 17037, Cass. 08/10/2014 n. 21152).

    Che la censura contenuta nel primo dei due motivi si risolve nella richiesta di un diverso e più favorevole apprezzamento di due documenti (il contratto di deposito ed il contratto di comodato) che sono stati presi in esame dalla Corte di appello e rispetto ai quali non è denunciato alcun difetto specifico di interpretazione del loro contenuto chiedendosene piuttosto un diverso apprezzamento con riguardo alla qualificazione del rapporto. Quanto alla denunciata omessa considerazione da parte della Corte di appello dell'avvenuto versamento di contributi all'ENASARCO si tratta di circostanza che calata nel complesso probatorio esaminato dalla Corte di merito è priva di decisività. Va qui ribadito che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono...

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