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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 6747/2007, accoglieva parzialmente la domanda proposta da T.C. nei confronti della RAI - Radiotelevisione Italiana spa - ritenendo la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 12.9.1997, riconoscendo la natura giornalistica delle mansioni espletate e condannando la RAI al pagamento delle retribuzioni dovute, oltre al pagamento delle spese di lite:

    2. La pretesa della ricorrente era fondata sul fatto di avere lavorato, in qualità di programmista regista, alle dipendenze della RAI con una serie di tredici contratti a termine succedutisi fra il 1991 ed il 2004, stipulati ai sensi della L. n. 230 del 1962 e della L. n. 23 del 1987 e di avere svolto mansioni giornalistiche.

    3. La Corte di appello di Roma, adita in sede di gravame principale della società e incidentale della lavoratrice, accoglieva parzialmente il primo e,in parziale riforma della impugnata pronuncia, dichiarava la nullità della clausola del termine apposto al contratto del 12 settembre 1997 e la costituzione tra le parti, da quella data, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di programmista regista; condannava la RAI a riammettere in servizio la dipendente con tale qualifica nonchè al pagamento delle retribuzioni a decorrere dal 17.6.2004, oltre accessori e detratte le somme documentate altrimenti percepite.

    4. A fondamento della propria decisione i giudici di secondo grado evidenziavano che: a) era infondato il motivo di cui all'appello incidentale, proposto da T.C., relativa alla nullità della conciliazione, stipulata tra le parti in data 12.9.1997, con la quale la lavoratrice aveva rinunciato ai diritti fondati sul rapporto precedentemente intercorso, con la conseguenza della inammissibilità della domanda di declaratoria di illegittimità dei contratti a termine conclusi fino alla predetta data; b) non poteva essere accolta...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo la ricorrente principale denunzia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo nazionale: art. 21 Cost. Rep, L. n. 69 del 1963, art. 2,D.P.R. 4 gennaio 1965, n. 115, L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 3, 4 e 7, art. 1362 c.c. CNLG 19.1.1959 reso efficace "erga omnes" con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153 CNLG in data gennaio 1991 e ottobre 95, art. 2070 c.c., art. 2103 c.c., artt. 115,116 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., difetto di motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto priva di fondamento la domanda di accertamento della natura giornalistica dell'attività da essa svolta.

    2. Con il secondo motivo si censura violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo nazionale: art. 21 Cost. Rep, L. n. 69 del 1963, art. 2,D.P.R. 4 gennaio 1965, n. 115, L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 3, 4 e 7, art. 1362 c.c. CNLG 19.1.1959 reso efficace "erga omnes" con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153 CNLG in data gennaio 1991 e ottobre 95, art. 2070 c.c., art. 2103 c.c., artt. 115,116 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., difetto di motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto che l'attività da essa svolta rientrasse nelle mansioni di programmista regista.

    3. Con il primo del ricorso incidentale la società lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente la Corte distrettuale, una volta accertata la validità dell'accordo transattivo del 12.9.1997, non ritenuta fondata l'eccezione di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito delle sei lettere di accettazione di risoluzione anticipata del rapporto stesso...

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