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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO IN FATTO

    Che con ricorso in primo grado, D.L.R. conveniva in giudizio la Abac Aria compressa s.p.a., la Crab Holding s.p.a. (già Abac s.p.a.) e la Coop 2000 s.r.L., deducendo: - che aveva lavorato alle dipendenze della Abac dal 18.2.2003 e che la datrice di lavoro aveva intrapreso, nel 2005, un processo di ristrutturazione sfociato nello scorporo di vari rami d'azienda, tra cui il ramo "logistica magazzino", al quale egli apparteneva, che veniva ceduto alla Coop 2000 s.r.l.; - che la Abac s.p.a., "vecchia Abac" (azienda cedente il ramo) stipulava poi un contratto di appalto (di durata triennale rinnovabile) con la Coop 2000 s.r.l. (cui subentrò successivamente la Abac Aria Compressa, di seguito AAC), relativo proprio all'attività del ramo d'azienda ceduto, per cui egli continuava a svolgere la stessa attività nella stessa sede e con l'utilizzo della medesima strumentazione; - che in questa sua attività egli era gerarchicamente subordinato al sig. A., capo magazzino presso la Abac, transitato come tutti alla Coop 2000 s.r.L., ma ritornato alla Abac prima della scadenza dell'appalto pur continuando a dirigere il lavoro degli addetti al magazzino, quali il D.L.; che il 17.1.09 veniva collocato in CIGS dalla Coop 2000, in quanto alla scadenza del triennio (2008) l'Abac s.p.a. non rinnovava il contratto di appalto alla Coop 2000, non affidando ad altri lo svolgimento del servizio logistica magazzino, esercitandolo nuovamente mediante suoi dipendenti.

    Che il D.L. chiedeva dunque accertarsi la nullità della cessione del ramo d'azienda e del contestuale contratto di appalto per carenza di titolarità, in capo alla cedente, del ramo di azienda ceduto; l'illegittimità comunque della cessione del ramo di azienda; l'illegittimità del contratto di appalto.

    Che il Tribunale, con sentenza 23.11.10, decideva che la Abac Aria Compressa s.p.a. (oggi Crab Group s.p.a.) era la cessionaria del ramo d'azienda ceduto alla Coop...

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    Che con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2558 c.c., D.Lgs n. 276 del 2003, artt. 27 e 29.

    Lamenta che la sentenza impugnata escluse erroneamente la legittimazione passiva della AAC, senza considerare che una volta eccepita la nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda, ne conseguiva la nullità anche del collegato contratto di appalto con la Coop 2000 e riconduzione dei rapporti di lavoro alla AAC (o "Nuova Abac").

    Che il motivo è inammissibile avendo la corte di merito ampiamente esaminato la questione e ritenuto, alla luce del motivato esame dell'istruttoria espletata, che la Abac s.p.a. ("Vecchia Abac") cedette, nel 2005, un effettivo ramo di azienda (logistica e magazzino), cui era addetto il D.L. alla Coop 2000 s.r.l.. Che la AAC subentrò nel contratto di appalto con la Coop 2000 (inerente la logistica e magazzino, e datrice di lavoro del D.L.) alla precedente (vecchia) Abac s.p.a. nella posizione di appaltante, non rinnovando tuttavia l'appalto nel 2008, ponendo i lavoratori addetti (tra cui il D.L.) in CIGS.

    Che la sentenza impugnata non risulta, inoltre, aver violato le norme denunciate, tanto meno il D.Lgs n. 276 del 2003, avendo solo ipotizzato (sia pur erroneamente), ma non fondando la sua decisione sulla circostanza, che le parti della cessione avessero (solo) individuato nel reparto logistica e magazzino un ramo autonomo d'azienda, accertando invece tale sua consistenza alla luce dell'istruttoria espletata.

    Che deve a questo punto considerarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di...

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