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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO

    che con sentenza pubblicata il 20.9.11 la Corte d'appello di Milano rigettava il gravame di Poste Italiane S.p.A. contro la sentenza n. 940/08, con cui il Tribunale della stessa sede aveva accertato l'esistenza d'un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra detta società e D.G.C., + ALTRI OMESSI

    che per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a sei motivi; che D.G.C., + ALTRI OMESSI

    che Poste Italiane S.p.A. e D.P.S. depositano memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1; che il PG presenta requisitoria con cui chiede l'accoglimento del sesto motivo e il rigetto degli altri.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che, nelle more, i controricorrenti D.G.C., + ALTRI OMESSI

    che le relative spese si compensano per intero, considerato il tenore della conciliazione in tal senso raggiunta;

    che permane la controversia tra Poste Italiane S.p.A. e D.P.S.;

    che il primo motivo del ricorso denuncia vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato l'accertamento dell'esistenza fra le parti d'un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonostante la mancanza di qualsivoglia violazione della L. n. 196 del 1997 da parte della società ricorrente;

    che analoga doglianza viene fatta valere con il secondo e il terzo motivo sotto forma di violazione e falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, artt. 1,3 e 10 atteso che - ad avviso della ricorrente - la L. n. 196 del 1997, art. 3 prevede sanzioni solo per la società fornitrice e non anche per l'utilizzatrice;

    che il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la società non avesse dimostrato la sussistenza, nel merito, delle allegate esigenze sostitutive poste a base della stipula del contratto di fornitura di lavoro temporaneo;

    che, in subordine, con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,12171219,2094,2099 e 2697 c.c., per non avere la sentenza impugnata riconosciuto a credito dei lavoratori le sole retribuzioni maturate dall'effettiva ripresa del servizio;

    che con il sesto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32;

    che ritiene la Corte l'infondatezza dei primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente perchè connessi;

    che i giudici di merito hanno ritenuto generica la causale indicata nel contratto di fornitura fra Poste...

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