1. I ricorrenti, agendo nella qualità di dipendenti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - MIBACT in possesso della qualifica di assistente amministrativo gestionale, nonché di dirigenti sindacali UILPA, impugnano il decreto ministeriale n. 597 del 23 dicembre 2015 di adozione del codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione di appartenenza, unitamente al testo del medesimo codice nelle diverse parti e disposizioni censurate, proponendo sei motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, resistendo al ricorso.
3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all'udienza pubblica del 13 febbraio 2017 e quindi trattenuto in decisione.
4. L'impugnativa in questione è proposta nell'ottica della tutela dei diritti fondamentali di libertà e di pensiero.
Essa si articola in sei motivi proposti avverso sei specifiche disposizioni del nuovo codice di comportamento, che si esaminano partitamente nel prosieguo.
5. Il primo motivo ha per oggetto l'art. 3, comma 7 del codice:
"7. In attuazione dell'art. 53, comma 1 bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e della circolare 6 agosto 2010 n. 11 del Dipartimento della Funzione pubblica, il dipendente appartenente a qualsiasi area funzionale che ricopre la qualifica di dirigente sindacale ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del CCN Quadro 7 agosto 1998 non può essere assegnato, nell'ambito dell'Unità operativa di appartenenza, a sezioni, unità organiche, servizi che si occupano della gestione del personale, nonché delle relazioni sindacali e che sono tenuti ad assicurare la massima riservatezza, non può essere nominato componente di Consigli di Amministrazione o Comitati di gestione o organismi analoghi, non può essere assegnato presso i Servizi informatici,...
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