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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Con sentenza 14 settembre 2010, la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello principale proposto da La 7 Televisioni s.p.a. (già TV Internazionale s.p.a. e quindi Telecom Italia Media s.p.a.) e quello incidentale di C.N. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato a tempo indeterminato dal 19 novembre 1999 (e non dal 14 gennaio 1998, data del primo degli otto contrattìa termine stipulati tra le parti, come richiesto dalla lavoratrice) e condannato la società datrice alla riammissione in servizio con la qualifica di redattore ordinario o comunque ad adibirla all'attività di redattrice ordinaria, con la corresponsione, in suo favore a titolo risarcitorio, delle relative retribuzioni, ad esclusione degli intervalli non lavorati dal 21 marzo 2001, respingendo nel resto il ricorso della lavoratrice.

    A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva sussistenti, nei primi quattro contratti a termine e nel sesto, i requisiti prescritti dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. b), per l'indicazione nominativa dei lavoratori sostituiti e della causa della sostituzione. Essa negava poi l'esistenza di intenti elusivi o fraudolenti delle disposizioni per l'ipotesi di "due assunzioni successive" a norma dell'art. 2, comma 2, L. cit., e così pure la conversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in difetto della clausola di contingentamento, in assenza di previsione nella contrattazione collettiva di percentuali di lavoratori a termine da assumere. Infine, essa escludeva l'incidenza sulla legittimità dell'assunzione a termine per sostituzione dell'impiego della lavoratrice in mansioni diverse da quelle svolte dal sostituito.

    La Corte capitolina negava invece la ricorrenza dei requisiti di temporaneità e specificità del programma, nel quinto, settimo ed ottavo contratto (con la conseguente nullità del loro...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. b), come mod. dalla L. n. 266 del 1977, per illegittimità dei contratti di lavoro a termine dell'11 novembre 1999, del 1 ottobre 2000 e del 15 gennaio 2001, sull'erroneo assunto della necessità, oltre all'indicazione nominativa dello specifico spettacolo ("(OMISSIS)"), della sua temporaneità e del vincolo di necessità tra l'assunzione della lavoratrice e l'allestimento del programma.

    2. Con il secondo, la ricorrente deduce vizio di insufficiente motivazione sulla mancata ammissione delle prove orali dedotte, intese a dimostrare il decisivo contributo della lavoratrice alla realizzazione del programma "(OMISSIS)".

    3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 7, per mancata applicazione dello ius superveniens, introduttivo di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva da applicare in luogo di quella risarcitoria comminata.

    4. Con il primo motivo, a propria volta C.N. deduce, in via di ricorso incidentale, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., art. 1362 c.c., art. 3 CNLG, L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 56 del 1987, art. 23, e vizio di motivazione, per illegittimità dei contratti a termine stipulati (per i periodi dal 2 luglio al 20 settembre 1998, dal 1 luglio al 5 settembre 1999 e dal 1 luglio al 23 settembre 2000) per sostituzione di lavoratori assenti per ferie e per difetto della clausola di contingentamento (ossia indicativa della percentuale di lavoratori assumibili con contratto a termine rispetto al numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato), previa la pronuncia di nullità dell'art. 3 CNLG in assenza della sua previsione.

    5. Con il secondo, ella deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., art. 1362 c.c.,...

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