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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte di appello di Palermo in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città ha dichiarato che il rapporto di apprendistato intercorso tra M.S. e la Emicom s.r.l. (già Elettromontaggi s.r.l.), in liquidazione e concordato preventivo, si era trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento del lavoratore nella terza categoria del c.c.n.l. industria metalmeccanica privata. Inoltre ha accertato l'illegittimità del recesso intimato al lavoratore con nota del 8.7.2006 comunicata il successivo 10.7.2006 e lo ha annullato condannando la società appellata al risarcimento del danno liquidato in misura pari alle retribuzioni maturate e non erogate dal 10.7.2006 all'8.11.2013 con rivalutazione ed interessi legali oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi spettanti per il periodo in considerazione. Ha poi respinto le altre domande avanzate dal M..

    2. La Corte territoriale, per quanto qui ancora interessa, nel premettere che a norma dell'art. 2, comma 2 del c.c.n.l. 7.5.2003 dell'Industria metalmeccanica ed installazione impianti è previsto che per il conseguimento del primo livello di professionalità da parte di apprendisti in possesso del diploma di qualifica o di un attestato professionale, inerente la professionalità da acquisire, la durata di 30 mesi è ridotta a 24 mesi mentre per il secondo livello la durata è ridotta da 4 anni a 36 mesi, ha poi accertato che il M. era in possesso del diploma di qualifica professionale di operatore elettrico e del diploma di Istruzione professionale di tecnico delle industrie elettriche e che, quindi, la clausola contrattuale che prevedeva la durata di 36 mesi del contratto di apprendistato era invalida. Per l'effetto, nel verificare che il rapporto si era protratto per più di 24 mesi, ha concluso che lo stesso si era consolidato in un rapporto a tempo indeterminato. Quanto al recesso, comunicato al...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 preleggi e degli artt. 1339,1419 e 2118 c.c.; della L. 19 gennaio 1955, n. 25, art. 7; della L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 16, comma 6; della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 nel testo vigente ratione temporis; del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1 e 10 e ss.mm.; della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5 e 7; della L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13; dell'art. 111 Cost. e dell'art. 112c.p.c., art. 132c.p.c., n. 4, artt. 346 e 436 c.p.c.. Inoltre ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 è denunciata la nullità della sentenza per la violazione dell'art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 346 e 436 c.p.c..

    4.1. Sostiene la ricorrente che la sentenza applica una disciplina - la L. 19 gennaio 1955, art. 7 e ss.mm. - abrogata dalla L. n. 24 giugno 1997, n. 196, art. 16, comma 6 a sua volta abrogato dal D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, art. 7, comma 6. Sottolinea poi di aver dedotto che, ove fosse stata ravvisata la conversione dell'apprendistato in rapporto a tempo indeterminato avrebbe dovuto essere applicato, in analogia con quanto previsto per i contratti a termine disciplinati dalla L. n. 368 del 2001, la L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5 e 7 trattandosi di ricostituzione del rapporto di lavoro avente in origine un termine illegittimo. Evidenzia che la Corte territoriale ha immotivatamente disatteso la domanda incorrendo nelle violazioni denunciate.

    5. La censura è destituita di fondamento.

    5.1. Occorre premettere che l'odierno controricorrente è stato assunto con contratto di apprendistato, stipulato in data 12 gennaio 2004 e della durata convenuta di trenta mesi. Ciò posto va precisato che il rapporto tra le parti è disciplinato dalla L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 16. Ed infatti, in disparte l'improprio riferimento contenuto nella sentenza...

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