1) La Corte d'ppello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respintole domande di O.D., avviato obbligatorio, dirette ad ottenere la condanna della società Si.E.Tel. spa ad assumerlo nonchè al risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa della mancata assunzione.
2) La Corte ha ritenuto, diversamente dal primo giudice, che sussisteva il diritto all'assunzione perchè l'avviamento era stato disposto dalla Provincia di Roma a seguito di richiesta numerica effettuata dalla società; che la qualifica posseduta dall' O. era quella di tecnico intermedio di ufficio, avendo egli anche la qualifica di operatore informatico.
3) ha precisato anche la Corte che in realtà l'avviamento del lavoratore era relativo a diverso protocollo da quello in cui la società aveva indicato le qualifiche di tecnico delle comunicazioni e di elettrotecnico e poi anche quella di programmatore informatico e che la società non si era premurata di depositare la richiesta numerica inviata alla provincia, così da poter consentire una verifica della rispondenza del provvedimento di avviamento con detta richiesta.
4) La corte infine ha rilevato che la mancata assunzione non era stata motivata dalla società in ragione della mancanza in azienda della qualifica oggetto dell'avviamento, avendo Si.E.TEL. opposto il rifiuto all'assunzione solo a seguito della verifica della ritenuta incompatibilità della patologia del ricorrente (sordomuto) con le mansioni disponibili in azienda e che pertanto la motivazione aveva riguardato le condizioni personali di salute del lavoratore avviato e non l'estraneità della qualifica al contesto aziendale.
5) Ha proposto ricorso per Cassazione la società Si.E.Tel. affidato a quattro motivi. Ha resistito con controricorso O.. La società ha depositato memoria ai...
6 Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La Corte avrebbe errato nel ritenere che la società non aveva assolto l'onere di prova dell'impossibilità di collocamento del M. all'interno dell'Azienda, perchè dalle prove testimoniali sarebbe invece emerso che il M., sordomuto, a causa della sua disabilità non sarebbe stato in grado di svolgere in concreto l'unica attività disponibile ossia l'assistenza tecnica ai clienti finali con scambio di informazioni telefoniche dirette a risolvere i problemi del cliente. Avrebbe errato la Corte nell'affermare che la società aveva l'obbligo di procedere alla redistribuzione di incarichi e comunque a riorganizzazione delle mansioni tra i lavoratori già in servizio per consentire la collocazione del disabile, non essendo tale obbligo previsto dalla normativa sul collocamento dei disabili, come più volte statuito dalla Suprema Corte, ai cui principi non si sarebbe attenuta la Corte di Merito.
7) Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sempre con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la corte territoriale ritenuto illegittima la mancata assunzione sull'erroneo presupposto della mancata dimostrazione della esistenza di mansioni concretamente disponibili per le quali il lavoratore avviato sia idoneo". Secondo la ricorrente tale motivazione sarebbe illogica e contraddittoria perchè i testi avevano riferito che la richiesta di avviamento era stata effettuata indicando personale con mansioni di installatori, ossia di personale che ha necessità di comunicare costantemente con la società, che anche nel colloquio l' O. aveva difficoltà a sentire.
8) Con il terzo motivo di gravame la società lamenta sia la violazione dell'art. 2697...
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