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Titolo:
Aliunde perceptum e collaborazioni compatibili con l'attività lavorativa cessata
  • Sommario

  • 1. La pronuncia in commento, che consente di ritornare a riflettere sulla detraibilità dei compensi percepiti aliunde in caso di declaratoria di licenziamento illegittimo, prende le mosse da un recesso giudicato privo di giusta causa, sia in primo grado che in appello, a causa della intempestività della contestazione disciplinare.

    La Suprema Corte non si sofferma sui motivi del licenziamento (individuati dalla parte datoriale nella condotta del lavoratore che, in costanza di malattia, svolgeva l'attività di arbitro di calcio) ma si limita a confermare il giudizio di intempestività della contestazione, pervenuta al lavoratore ben un anno dopo i fatti, incentrando la propria attenzione sul motivo di ricorso formulato dal lavoratore, afferente l'eccezione di aliunde perceptum.

    La Corte d'Appello, difatti, aveva applicato il principio della compensatio lucri cum damno (su cui, in termini generali, v. M. Ferrari, La compensatio lucri cum damno come utile strumento di equa riparazione del danno, Giuffrè, 2008) acquisendo l'estratto contributivo del prestatore, da cui emergeva lo svolgimento di una collaborazione con un'altra azienda, iniziata ben prima del licenziamento.

    Ebbene, mentre la sentenza impugnata aveva ridotto il risarcimento corrisposto al lavoratore per un importo pari ai compensi percepiti, a partire dalla data del licenziamento, in virtù di tale contratto di collaborazione, la Cassazione ha accolto il motivo di ricorso presentato dal lavoratore, chiarendo che il risarci-mento non può essere ridotto se, e nella misura in cui, il lavoro svolto successivamente al recesso dichiarato illegittimo risulti compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento.

    2. Il risultato ermeneutico cui giunge la Cassazione...

 

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