1. - Con ricorso depositato in data 25 novembre 2013 Ru. Gi. adiva questa Corte proponendo reclamo ex art. 1, commi 58 e ss., L. 92/2012 avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato, con rifusione delle spese di lite, l'opposizione all'ordinanza in data 10 aprile 2013 (comunicata il successivo 11.4.2013), con cui era stata rigettata, a conclusione della fase sommaria, l'impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli in data 8 ottobre 2012 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Istituto di Credito per il quale lo stesso aveva prestato sino ad allora la propria attività lavorativa con la qualifica di impiegato – Inquadramento QD4, – con mansioni di responsabile di filiale.
2. - La difesa reclamante censurava l'impugnata sentenza rilevando in primo luogo l'errata applicazione dell'art. 7 St. Lav. per avere assunto a base della decisione elementi di valutazione estranei alle contestazioni.
Con il Se. e terzo motivo di gravame il Ru. lamentava l'omesso ed inadeguato esame della violazione del principio di proporzionalità nell'erogazione della successiva sanzione espulsiva e dell'eccezione di tardività della contestazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento della propria domanda, fosse ordinato alla detta società di reintegrarlo nel posto di lavoro precedentemente occupato, con condanna della stessa al pagamento delle relative spettanze economiche, anche risarcitorie e comprensive di accessori nonchè delle spese di lite. Il tutto con vittoria delle spese del doppio grado.
3. - Nel contraddittorio con la società convenuta, che resisteva all'atto di gravame, deducendone l'inammissibilità in rito, questa Corte, con la sentenza indicata in oggetto, dichiarava inammissibile il reclamo perchè proposto oltre il termine di...
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