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  • Fatto

    FATTO

    Le sigle sindacali ricorrenti, le quali operano alla stregua di organizzazione mediche che partecipano alla trattativa decentrata nell'ambito della Asl di Lecce, e agiscono in questa sede a tutela dei propri iscritti, dirigenti medici in servizio presso varie UU.OO. della Asl Lecce, rammentano che l'art. 1, comma 62 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 ha stabilito che "per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che comunque devono essere istituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della Funzione Pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle Finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di Finanza".

    Esse contestano la legittimità della delibera assunta dal Direttore Generale della Asl di Lecce n. 344 dell'11 febbraio 2011, a distanza di ben 14 anni dall'invito rivolto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con due circolari del 1997, a dotarsi al più presto e quindi a rendere operativi i servizi ispettivi.

    Con la predetta decisione, è stato infatti istituito il Servizio Ispettivo Rilevazione Presenze, anche in ossequio a specifica previsione del DIEF per l'anno 2010 e 2010-2012, che ha posto a carico dei Direttori Generali, "oltre l'obbligo di realizzare, per tutte le sedi e strutture, i sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze da parte di tutto il personale operante all'interno dell'Azienda, altresì l'obbligo, fatte salve le responsabilità correlate alle verifiche e...

  • Diritto

    DIRITTO

    Con unico gruppo di censure, le sigle sindacali ricorrenti lamentano che, attraverso l'adozione della deliberazione impugnata, siano emersi profili di illegittimità dell'atto come di seguito indicati:

    - l'istituzione di un organismo così importante per il buon funzionamento dell'azienda sanitaria locale è avvenuta in spregio all'intero sistema delle relazioni sindacali così come può ricostruirsi alla luce, in particolare, del vigente CCNL della dirigenza medica e veterinaria; ciò perché le OO.SS. mediche ricorrenti non sono state neanche informate dell'adozione dell'atto che, come già detto, ha ripercussioni sul rapporto di lavoro, con impossibilità di attivare l'istituto della consultazione;

    - sono stati invertiti i poli del buon procedimento amministrativo, nel senso che "prima si istituisce il Gruppo Ispettivo Rilevazione Presenze... e poi si autorizza lo stesso Gruppo ad elaborare il Regolamento contenente le modalità e i criteri di funzionamento del gruppo stesso;"

    - il direttore generale ha istituito l'Organismo Ispettivo controverso senza, tuttavia, indicare specificamente con quali criteri e tempistica verrà svolto il controllo, il che implicherebbe un deficit nella motivazione del provvedimento assunto;

    - non appare opportuna la nomina di dipendenti ancora in servizio nella medesima Azienda sanitaria, quali componenti del Gruppo Ispettivo, al fine di evitare sia pericolosi fenomeni di connivenza tra controllori e controllati, sia il pericolo di ripicche tra colleghi; aggiungasi, sotto tale specifico profilo, che la specialità e la peculiarità dei compiti da svolgere avrebbero dovuto imporre la nomina di tre esperti in possesso delle necessarie conoscenze tecniche in materia di normativa di rapporto di lavoro pubblico, in materia di incompatibilità e di gestione del personale, che sembrano mancare in capo ai...

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