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Estremi:
T.A.R. Latina, (Lazio), 2017,
  • Fatto

    FATTO

    Il ricorrente, residente in Gaeta, è un appuntato dell'Arma dei Carabinieri che beneficia della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prestando assistenza alla madre (residente in Acerra); è separato dalla moglie e ha un figlio; anteriormente agli atti impugnati era in servizio presso la tenenza dell'Arma dei Carabinieri di Gaeta.

    Alla fine del 2015 egli è stato sottoposto a un procedimento penale per "truffa militare continuata e pluriaggravata"; in sostanza al ricorrente era contestato di avere in tre occasioni fruito di permessi retribuiti per assistere la madre disabile e di aver negli stessi giorni (in realtà) partecipato a competizioni sportive ciclistiche così procurandosi un ingiusto profitto (cioè gli emolumenti stipendiali erogati nelle tre giornate in questione).

    Avendo avuto il fatto una certa risonanza locale e risultando un certo deterioramento del rapporto tra il ricorrente e i colleghi (avendo il ricorrente talvolta fruito di permessi ex lege n. 104 con istanze formulate a ridosso dei giorni di assenza richiesti, coincidenti con giornate festive o turni non graditi), il comando provinciale il 25 gennaio 2016 proponeva "nelle more di un trasferimento definitivo" il suo invio quale addetto alla stazione di Formia (nel presupposto che ciò non comportasse oneri per l'amministrazione e non risultasse eccessivamente oneroso per il ricorrente tenuto conto della sua situazione familiare).

    In concreto il ricorrente era inviato in servizio provvisorio a Formia per 30 giorni a decorrere dal 7 febbraio 2016; questo servizio era poi via via rinnovato - sempre per trenta giorni - con una serie di provvedimenti.

    Nel frattempo la vicenda penale si concludeva, dato che il ricorrente con sentenza del -OMISSIS-era assolto "perché il fatto non sussiste" dal G.U.P. del Tribunale militare di Roma.

    Il Comando provinciale, quindi, con nota del-OMISSIS-, proponeva...

  • Diritto

    DIRITTO

    I ricorsi vanno riuniti per essere definiti con unica sentenza, data la loro evidente connessione.

    Può quindi esaminarsi il primo ricorso, cioè il ricorso n. 436 del 2016.

    Come accennato, con il ricorso principale, il signor -OMISSIS-impugna un provvedimento recante proroga sine die del suo invio in servizio provvisorio presso la stazione dei Carabinieri di Formia e il provvedimento che ha prorogato tale servizio (originariamente disposto con provvedimento del 3 febbraio 2016 dal 7 febbraio al 7 marzo 2016 e con analogo provvedimento del 9 marzo 2016 da quest'ultima data al 8 aprile) dal 9 aprile per ulteriori trenta giorni.

    Il ricorso principale è infondato.

    Va premesso che, come già accennato, non esiste alcuna proroga sine die dell'invio in servizio provvisorio del ricorrente; il servizio provvisorio del ricorrente nelle more dell'eventuale trasferimento definitivo è stato infatti disposto a mezzo di una serie di provvedimenti temporanei aventi durata 30 giorni.

    Oggetto del ricorso principale è quindi il provvedimento di proroga relativo al periodo del 9 aprile/ 9 maggio.

    Il ricorrente deduce anzitutto l'omessa indicazione del "regime contenzioso" dell'atto e quindi la violazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    Il motivo è infondato dato che tale tipo di violazione non determina l'illegittimità dell'atto ma soltanto l'eventuale rimessione in termini di colui che - a causa di essa - sia incorso in una decadenza; non è questo il caso dato che il ricorso è tempestivo.

    Coi restanti motivi il ricorrente lamenta essenzialmente il difetto di istruttoria e motivazione sotto vari profili.

    Egli infatti sostiene che la proroga del suo invio in servizio provvisorio (il ricorso si riferisce prevalentemente alla inesistente proroga sine die ma le argomentazioni proposte si...

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