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Estremi:
T.A.R. Torino, (Piemonte), 2017,
  • Fatto

    FATTO e DIRITTO

    Il ricorrente il 26 febbraio 2013 ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno in attesa di occupazione.

    Ricevuta, il 3 giugno 2013, la comunicazione dei motivi ostativi, legati alla insussistenza di redditi ed al fatto che dal 2009 il ricorrente risulta aver lavorato regolarmente solo per 14 settimane, il ricorrente ha allegato di essere convivente con il fratello, del quale ha documentato i redditi. Con il provvedimento in epigrafe indicato, notificato al ricorrente il 23 luglio 2013, la Questura ha confermato il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno sul rilievo che il sostentamento offerto dal fratello non integra il requisito del reddito, richiesto dal D. L.vo 286/98.

    Il ricorrente ha presentato richiesta di riesame, allegando documentazione attestante la stipula di un nuovo contratto di lavoro, avvenuta il 23 luglio 2013: la richiesta di riesame è tuttavia rimasta inevasa.

    Il ricorrente ha pertanto impugnato il provvedimento di rigetto del 27 giugno 2013, deducendone la illegittimità per violazione dell'art. 221 comma 11 e dell'art. 5 del D. L.vo286/98, nonché eccesso di potere sotto vari profili: la Questura non ha effettuato alcun controllo per verificare se il ricorrente non fosse stato iscritto alle liste di collocamento e quindi per verificare il momento di decorrenza iniziale del periodo annuale che la legge concede per trovare una nuova occupazione; la Questura inoltre non ha tenuto conto del fatto che il ricorrente convive con il fratello, i redditi del quale debbono essere considerati; inoltre non ha considerato che il ricorrente nel frattempo ha reperito altra attività lavorativa, documentata.

    Nessuno si è costituito in giudizio per l'Amministrazione, benché regolarmente intimata.

    Il ricorso è stato chiamato alla camera di consiglio del 24 ottobre 2013, quando il Collegio ha respinto l'istanza di tutela cautelare, e dipoi alla pubblica...

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